COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VILLANOVA avverso squalifica per 5 giornate calc.RAVA STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 24 del 24.12.2003 gara REAL RAVENNA – VILLANOVA del 21.12.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°25 del 14/01/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VILLANOVA avverso squalifica per 5 giornate calc.RAVA STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 24 del 24.12.2003 gara REAL RAVENNA - VILLANOVA del 21.12.2003 L'U.S.VILLANOVA ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che "durante una fase di gioco, non veniva riscontrato dall'arbitro un fallo di mano in area avversaria; alcuni giocatori della nostra squadra si avvicinavano al Direttore di gara per chiedere spiegazioni, concluse con un cartellino rosso nei confronti di RAVA STEFANO". Al termine della gara, su richiesta, l'arbitro comunicava che il calc.RAVA gli aveva appoggiato le mani sulla schiena. "Riteniamo l'episodio molto meno grave rispetto alla sanzione comminata: RAVA STEFANO è un ragazzo di 19 anni dal comportamento esemplare, mai ammonito nella stagione in corso". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario , ha ribadito che il calc.RAVA, protestando per la mancata concessione di un calcio di rigore, correva verso di lui e lo spingeva con le mani al petto, in modo non violento, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.RAVA STEFANO Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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