COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 11/02/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.BASILICA 2000 avverso squalifica per 3 giornate calc.ZIVERI MICHELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 4.2.2004 gara PONTENURESE – BASILICA 2000 dell’1.2.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°29 del 11/02/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.BASILICA 2000
avverso squalifica per 3 giornate calc.ZIVERI MICHELE
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 4.2.2004
gara PONTENURESE - BASILICA 2000 dell'1.2.2004
L'A.C.BASILICA 2000 ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che dopo uno scontro
di gioco fra calciatori delle due compagini nasceva una discussione "alla quale ZIVERI MICHELE rimaneva completamente
estraneo". "Il collaboratore più distante dall'accaduto, approssimativamente 60 metri, richiamava l'attenzione del direttore di
gara, indicando ZIVERI MICHELE quale responsabile di una scorrettezza ai danni di un suo collega della squadra
avversaria", che non lamentava alcuna scorrettezza. Chiede una riduzione "della pesante quanto ingiustificata squalifica".
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'assistente che ebbe a rilevare l'infrazione, sentito a chiarimenti, integralmente
confermando il rapporto originario, ha ribadito di avere distintamente visto, da una distanza di non più di 14/15 metri, il
calc.ZIVERI colpire volontariamente, a gioco fermo, con una manata al volto un calciatore avversario, facendolo cadere a
terra,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.ZIVERI MICHELE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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