COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 11/02/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.EMILIA CALCIO 7 avverso squalifica per 3 giornate calc.NASCI FILIPPO e TAPPA ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 25 del 29.1.2004 gara EMILIA CALCIO 7 – QUARTO del 25.1.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 11/02/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.EMILIA CALCIO 7 avverso squalifica per 3 giornate calc.NASCI FILIPPO e TAPPA ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 25 del 29.1.2004 gara EMILIA CALCIO 7 - QUARTO del 25.1.2004 L'A.S.EMILIA CALCIO 7, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i provvedimenti di cui in epigrafe, facendo presente che : 1) il calc.NASCI, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, non usciva subito dal terreno di gioco "in quanto minacciato di ripercussioni fisiche dal giocatore avversario espulso insieme a lui". Detto calciatore "lo aspettava all'ingresso dello spogliatoio, quindi NASCI ha ritardato l'uscita per non creare ulteriori parapiglia"; 2) il calc. TAPPA, insieme ai giocatori delle due squadre "stava percorrendo il corridoio degli spogliatoi e inavvertitamente colpiva il pallone di gara, che avrebbe dovuto essere in possesso dell'arbitro, quest'ultimo dopo aver sbattuto sulla parete del corridoio finiva casualmente addosso all'arbitro" per pura casualità. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando in toto il referto originario, ha precisato che : 1) il calc.NASCI, espulso per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario, dopo la comunicazione del provvedimento non intendeva lasciare il terreno di gioco e si attardava, per più di un minuto, a parlare con occupanti della propria panchina, dimostrando atteggiamento offensivo nei suoi confronti e verso i giocatori avversari; 2) a fine gara, nei pressi degli spogliatoi, il calc.TAPPA calciava il pallone verso l'arbitro raggiungendolo direttamente alla schiena e mentre gli passava accanto sorrideva ironicamente, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc.NASCI FILIPPO e TAPPA ALESSANDRO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it