COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 del 18/02/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D.PONTOLLIESE LIBERTAS avverso squalifica al 25.3.2004 calc.AMBROSANO LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 28.1.2004 gara PONTOLLIESE – SAN SECONDO del 25.1.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 del 18/02/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D.PONTOLLIESE LIBERTAS avverso squalifica al 25.3.2004 calc.AMBROSANO LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 28.1.2004 gara PONTOLLIESE – SAN SECONDO del 25.1.2004 L’A.C.D.PONTOLLIESE LIBERTAS, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso il provvedimento sopra indicato affermando che il calc.AMBROSANO “si è limitato a passare accanto all’Arbitro, sul lato destro del medesimo, toccandolo leggermente sull’avambraccio destro e limitandosi a chiedergli il perché dell’avvenuta convalida di una rete realizzata al 97° minuto. Il parlare a qualcuno, appoggiando la propria mano sull’avambraccio, rientra nella consuetudine sociale allorché si tratti di evidenziare una propria legittima richiesta nel contesto di un momento particolarmente concitato della gara in essere”. Propone che vengano ascoltati due testimoni e l’acquisizione agli atti di una cassetta audiovisiva e chiede la totale riforma della decisione impugnata o, in subordine, una riduzione della stessa. La Commissione, - premesso che non viene presa in esame la richiesta di sentire i due testi, in quanto i procedimenti si svolgono sulla base dei documenti ufficiali, così come non viene acquisita agli atti la cassetta audiovisiva in quanto non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di cui all’art.31 lett.A) a2 e a4 del C.G.S.; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha ribadito che mentre stava raggiungendo il centro del campo, dopo la convalida di una rete del San Secondo, il calc.AMBROSANO lo spingeva con le mani alla schiena, spostandolo di circa un metro, senza procurargli dolore, rivolgendogli nel contempo ripetute frasi offensive e scurrili, venendo conseguentemente espulso, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 25.3.2004 del calc.AMBROSANO LUCA. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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