COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 del 18/02/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SCOT DUE EMME avverso squalifica al 18.6.2004 calc.BRANZANTI LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 21.1.2004 gara VIRTUS VILLA – SCOT DUE EMME del 18.1.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 del 18/02/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SCOT DUE EMME avverso squalifica al 18.6.2004 calc.BRANZANTI LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 21.1.2004 gara VIRTUS VILLA - SCOT DUE EMME del 18.1.2004 L'U.S.SCOT DUE EMME, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il provvedimento sopra riportato facendo presente che il calc.BRANZANTI non ha pestato i piedi all'arbitro "ma c'è solo una vivace protesta del giocatore che si rivolge all'arbibro(circondato da altri giocatori) con frasi irriguardose". "In seguito all'estrazione del cartellino rosso, il BRANZANTI si avvicina nuovamente all'arbitro(che è circondato da altri giocatori) in maniera scomposta , per contestarne la decisione, e pronuncia nuovamente frasi irriguardose nei suoi confronti, ma nega di aver pestato volontariamente i piedi all'arbitro, se questo si è verificato, può essere accaduto solo in maniera completamente involontaria, dettata dallo slancio del giocatore". Chiede una sensibile riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc.BRANZANTI, dopo una decisione tecnica, gli pestava volontariamente il piede destro, accompagnando il gesto con una frase offensiva, venendo conseguentemente espulso, e dopo la esibizione del cartellino rosso, pestava nuovamente il piede, facendo forza con il peso del corpo, reiterando le offese, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 18.6.2004 del calc.BRANZANTI LUCA. - Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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