COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 25/02/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAN PROSPERO avverso squalifica al 30.12.2004 calc.VINCENTI GIOVANNI, al 26.3.2004 all.DONATINI LORIS e mass.BRIENZA PASQUALE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 25 del 29.1.2004 gara SESTO IMOLESE – SAN PROSPERO del 25.1.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°31 del 25/02/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAN PROSPERO
avverso squalifica al 30.12.2004 calc.VINCENTI GIOVANNI, al 26.3.2004 all.DONATINI
LORIS e mass.BRIENZA PASQUALE
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 25 del 29.1.2004
gara SESTO IMOLESE – SAN PROSPERO del 25.1.2004
La POL. SAN PROSPERO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra
indicati provvedimenti dichiarando che : 1) il calc.VINCENTI, provocato dall’allenatore avversario al fischio finale
cercava la colluttazione con lo stesso rivolgendogli minacce; il VINCENTI non riusciva nell’intento di
aggressione in quanto bloccato da tesserati sia del San Prospero che del Sesto Imolese. VINCENTI, infine, non
ha rivolto frasi minacciose o aggressioni di qualunque genere all’arbitro, poiché il suo nervosismo era rivolto
unicamente all’allenatore avversario; 2) l’all.DONATINI ed il mass.BRIENZA “hanno solo cercato di sedare gli
animi e non hanno assolutamente e volutamente impedito all’arbitro di vedere i fatti; siffatto comportamento non
ci pare assolutamente da punire”. Gli stessi dichiarano che considerato il nervosismo del calc.VINCENTI nei
confronti dell’allenatore avversario, al fischio finale si sono interposti fra i litiganti e l’arbitro con l’unico scopo di
cercare di evitare che la situazione degenerasse. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha
precisato che, a fine gara : 1) si avvedeva che il calc.VINCENTI, attorniato da tesserati della Pol.Sesto
Imolese, era fortemente agitato e gridava frasi minacciose, venendo trattenuto a forza; 2) cercava di
avvicinarsi al gruppetto per accertarsi di quanto stava accadendo, ma veniva accostato dai sigg.DONATINI e
BRIENZA, che lo invitavano a non avvicinarsi al fine di salvaguardare la sua incolumità e lo trattenevano,
ponendoglisi davanti; 3) il calc.VINCENTI, avvicinatoglisi, rivolgendogli frasi di sfida, lo afferrava ad un braccio,
senza procurargli dolore, mentre proseguivano per alcuni metri, finché non veniva allontanato da componenti di
entrambe le società;
- ritenuto che i comportamenti dei sigg.DONATINI e BRIENZA, così come quello, pur
biasimevole del calc.VINCENTI, possano essere puniti con sanzioni più contenute,
d e l i b e r a
- di ridurre al 30.8.2004 la squalifica del calc.VINCENTI GIOVANNI ed al 26.2.2004 le squalifiche
dell’all.DONATINI LORIS e del mass.BRIENZA PASQUALE.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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