COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 10/03/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA SIGNOR MINARDO GIANNI-tess.A.S.Lido Adriano avverso squalifica al 19.2.2007 delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 32 del 18.2.2004 gara LIDO ADRIANO – MARINA del 14.2.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°33 del 10/03/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA SIGNOR MINARDO GIANNI-tess.A.S.Lido Adriano
avverso squalifica al 19.2.2007
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 32 del 18.2.2004
gara LIDO ADRIANO – MARINA del 14.2.2004
Il calc.MINARDO ricorre avverso il provvedimento sopra riportato affermando che, dopo una ammonizione
ricevuta nel I° tempo, ogni volta che toccava la palla l’arbitro lo minacciava che non avrebbe terminato la gara. Verso la fine
dell’incontro, per un fuorigioco per lui non esistente, ha chiesto spiegazioni all’arbitro “e lui innervosito ha estratto il cartellino
giallo con conseguenza del rosso. A quel punto mi sono sentito punito ingiustamente, così gli ho appoggiato la mano sulle
spalle in senso di approvazione e in modo provocatorio mi sono complimentato per la sua geniale decisione” e l’arbitro ha
iniziato ad insultarlo. “Ho lasciato il campo di gioco e a fine partita sono tornato in campo e gli ho chiesto scusa
stringendogli la mano; tutto era tranquillo, l’arbitro sembrava che avesse accettato le mie scuse, così a maggior ragione,
prima di andare via ho bussato alla porta del suo spogliatoio ed ancora una volta gli ho ripetuto le mie scuse stringendogli la
mano”. “La partita era stata tranquilla, ma essendo degenerata dagli imprechi del pubblico, l’arbitro si è sentito molto offeso,
ha voluto in un certo qual modo scontare il tutto contro di me”. Chiede la riforma del giudizio di I° grado.
La Commissione,
- dato atto che il calc.MINARDO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stato tempestivamente
invitato, non si è presentato all’odierno dibattimento;
- atteso che l’arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario,
escludendo dianzi tutto di avere rivolto frasi offensive al calc.MINARDO e che vi siano state intemperanze da parte dello
scarso pubblico presente, ha ribadito che il predetto, espulso per doppia ammonizione, dopo l’esibizione del cartellino rosso
lo colpiva con un forte schiaffo al viso, facendolo indietreggiare di circa un metro e, subito dopo, lo colpiva ancora al viso con
uno schiaffo ancor più violento del precedente e tentava poi di colpirlo con un pugno, venendone impedito dall’intervento di un
compagno di squadra. I colpi ricevuti gli procuravano un forte dolore (che perdurava anche nella serata), ma poiché
mancavano solo alcuni minuti al termine della gara, decideva di portarla regolarmente a termine;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atti a modificare il giudizio e,
quindi le decisioni, assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 19.2.2007 del calc.MINARDO GIANNI.
Dispone per l’incameramento della tassa versata.
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