COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°34 del 17/03/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA FOOTBALL CLUB LAVEZZOLA avverso squalifica per 5 giornate calc.FRANCO DAVIDE e MARTELLA GIANLUCA, all’1.4.2004 mass.DINOTO SALVATORE e perdita della gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 4.2.2004 e 29 dell’11.2.2004 gara OSTERIA GRANDE – LAVEZZOLA dell’1.2.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°34 del 17/03/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA FOOTBALL CLUB LAVEZZOLA avverso squalifica per 5 giornate calc.FRANCO DAVIDE e MARTELLA GIANLUCA, all’1.4.2004 mass.DINOTO SALVATORE e perdita della gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 4.2.2004 e 29 dell’11.2.2004 gara OSTERIA GRANDE – LAVEZZOLA dell’1.2.2004 Il FOOTBALL CLUB LAVEZZOLA, del quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso I sopra indicati provvedimenti dichiarando che, a pochi minuti dal termine della gara, un calciatore avversario, disinteressandosi completamente del pallone, colpiva con un calcio alle gambe un proprio calciatore, che reagiva colpendo l’avversario con calci e pugni. Tutta la panchina dell’Osteria Grande si dirigeva verso il calciatore del LAVEZZOLA, che veniva poi colpito ripetutamente al volto da un altro giocatore avversario poi, a sua volta, colpito con un calcio alla nuca dal calc.FRANCO, che interveniva per sottrarre il compagno dall’aggressione che stava subendo. Il giocatore dell’Osteria Grande cadeva a terra ed a questo punto l’addetto al servizio d’ordine sostitutivo dell’Osteria Grande e varie persone entravano, dai cancelli aperti, sul terreno di gioco e colpivano vari giocatori del LAVEZZOLA. Il calc.MARTELLA, il mass.DINOTO ed altri giocatori del LAVEZZOLA intervenivano per fermare i giocatori avversari e gli estranei entrati in campo e “sia MARTELLA sia DINOTO non hanno picchiato nessuno della squadra avversaria”. Le squadre entravano dapprima negli spogliatoi e, successivamente, quando l’arbitro decideva di rientrare sul campo, un giocatore dell’Osteria Grande “ricominciava a colpire un giocatore del LAVEZZOLA, si riaccendeva la discussione, ma nessuno dei giocatori veniva alle mani”. Se l’addetto alla forza pubblica sostitutiva dell’Osteria Grande non fosse intervenuto e gli estranei non fossero entrati in campo, la situazione sarebbe rimasta circoscritta a due giocatori per parte e la partita avrebbe potuto essere ripresa. “Risulta evidente che il Football Club LAVEZZOLA non ha nessuna responsabilità oggettiva”. Contesta la ricostruzione dei fatti come risulta dal referto di gara e chiede : 1) la riduzione delle sanzioni a carico dei calc.FRANCO e MARTELLA ; 2) la cancellazione della inibizione a carico del mass.DINOTO che non ha colpito nessuno; 3) l’annullamento della perdita della gara, in quanto non sussiste nessuna responsabilità oggettiva del LAVEZZOLA. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti : 1) ha integralmente confermato il referto originario, da quale si evince -a)che dopo la espulsione di un calciatore dell’A.C.Osteria Grande, che aveva colpito con un calcio un giocatore del F.C.Lavezzola, quest’ultimo, rialzatosi da terra, si gettava contro l’avversario, colpendolo con calci e pugni; -b)la maggioranza dei giocatori in campo ed anche parte dei componenti la panchina davano luogo ad una vera e propria rissa, scambiandosi duramente calci e pugni; -c) entravano in campo almeno tre persone del pubblico che si univano alla rissa e, fra partecipanti più attivi riconosceva con certezza i calc.FRANCO(che, fra l’altro, colpiva alla nuca con un calcio un giocatore avversario) e MARTELLA (che partecipando alla rissa con atteggiamento particolarmente provocatorio, colpiva più persone), il mass.DINOTO(che colpiva più persone) e l’addetto al servizio d’ordine sostitutivo dell’A.C.Osteria Grande(che colpiva con calci e pugni sia dirigenti che giocatori avversari); -d)dopo alcuni minuti, con l’aiuto dei due capitani riusciva a riportare la situazione ad una apparente tranquillità ma, i comportamenti del calc.MARTELLA - che correva verso di lui protestando a tutta voce e gli rivolgeva una frase offensiva venendo trattenuto a forza da compagni di squadra quando ancora più gruppi di persone stavano discutendo animatamente - e dell’addetto al servizio d’ordine sostitutivo dell’A.C.Osteria Grande - che colpiva al volto un avversario con violenza - facevano ricominciare la rissa con colpi e strattonamenti; -e)a questo punto comunicava ai capitani delle due compagini che la partita era definitivamente sospesa, con l’emissione del triplice fischio finale; 2) ha precisato che in tutto il corso dell’evento non si erano mai ricreate le condizioni per una regolare ripresa del gioco, né mai gli è stato permesso dalla situazione di accingersi concretamente a far svolgere gli ultimi minuti della gara e che la decisione della sospensione definitiva è stata determinata dal riesplodere della rissa e delle colluttazioni alle quali partecipavano i componenti di entrambe le squadre; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atti a modificare il giudizio e, quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso proposto dal F.C.LAVEZZOLA, confermando “in toto” i provvedimenti impugnati, Dispone per l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it