COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°34 del 17/03/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.BOCCIOFILA FONTANELICE avverso squalifica per 5 giornate calc.BOTTE EMANUELE e ROVERONI GABRIELE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 28 del 19.2.2004 gara BOCCIOFILA FONTANELICE – VALSENIO del 15.2.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°34 del 17/03/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA POL.BOCCIOFILA FONTANELICE
avverso squalifica per 5 giornate calc.BOTTE EMANUELE e ROVERONI GABRIELE
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 28 del 19.2.2004
gara BOCCIOFILA FONTANELICE – VALSENIO del 15.2.2004
Il ricorso della POL.BOCCIOFILA FONTANELICE non può essere preso in esame perché
proposto, l’8.3.2004, oltre il termine previsto dall’art.42 comma 5 del C.G.S.(“I ricorsi di 2° grado devono
essere proposti alla C.D. entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale
con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”).
. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla
POL. BOCCIOFILA FONTANELICE e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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