COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°34 del 17/03/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.OSPITALESE avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C. P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 28 del 25.2.2004 gara VIRTUS MAIERO – OSPITALESE del 15.2.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°34 del 17/03/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.OSPITALESE avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C. P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 28 del 25.2.2004 gara VIRTUS MAIERO – OSPITALESE del 15.2.2004 La POL.OSPITALESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento ribadendo che la gara è stata ritenuta conclusa dall’arbitro anzitempo, dopo l’espulsione di un giocatore della Virtus Maiero, quando mancava almeno un minuto al termine, e ciò “a causa delle reiterate e scomposte proteste dell’espulso nei confronti del direttore di gara e nei tentativi di violenza dello stesso contro giocatori della squadra avversaria”. Chiede “che siano presi i provvedimenti necessari a tutelare il regolare svolgimento della gara”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato la durata regolamentare della gara, avendo provveduto al ricupero dei minuti relativi alle perdite di tempo verificatesi durante l’incontro; - preso atto che, a norma della Regola 5 del Gioco del Calcio l’arbitro esercita anche la funzione di cronometrista della gara; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atti a modificare il giudizio e, quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso proposto dalla POL.OSPITALESE, confermando il risultato acquisito sul campo : VIRTUS MAIERO 2 – OSPITALE 0. Dispone per l’addebito della tassa non versata.
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