COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°36 del 31/03/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SCOT DUE EMME avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 21.1.2004 gara VIRTUS VILLA- SCOT DUE EMME del 18.1.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°36 del 31/03/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SCOT DUE EMME
avverso omologazione risultato gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 21.1.2004
gara VIRTUS VILLA- SCOT DUE EMME del 18.1.2004
Il presente ricorso, già dichiarato inammissibile per motivi procedurali nella seduta del 16.2.2004, viene ora
preso in esame in quanto la C.A.F., con decisione pubblicata sul C.U. n.39/C del 23.3.2004, ha dichiarato insussistente la
inammissibilità, con rinvio degli atti per l’esame di merito.
L’U.S.SCOT DUE EMME, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il provvedimento sopra
riportato, che ha respinto un precedente reclamo sulla irregolarità di svolgimento della gara indicata in oggetto. Sostiene,
come già fatto in primo grado, che l’arbitro, a seguito di puntuale segnalazione di un assistente, dapprima manifestava
l’intenzione di concedere un calcio di rigore a favore dell’U.S.SCOT DUE EMME, ma dopo avere conversato lungamente con lo stesso assistente, attorniati dai giocatori del Virus Villa che protestavano, comunicava “ai giocatori in campo di ambedue
le squadre che non potendo identificare il numero del giocatore del Virus Villa che ha commesso il fallo, non è possibile
concedere il calcio di rigore” e faceva riprendere il gioco con una palla a due, tra lo sgomento generale. “Egli poteva prendere
qualsiasi decisione tecnica (smentire il guardalinee, concedere fallo di mano a favore del Virus Villa invertendolo), ma dopo
aver pronunciato tali parole davanti a tutti, riconoscendo il fallo ma non volendolo punire, e facendo riprendere il gioco con
una palla a due, è uscito indiscutibilmente dalle sue inappellabili facoltà, inoltrandosi in un vicolo cieco che fa pensare a
malafede sbattuta in faccia all’U.S.SCOT DUE EMME con vistosa arroganza. L’arbitro ha potere esecutivo, non legislativo”.
Contesta i richiami fatti dal G.S. agli art.24 e 31 del C.G.S. nonché alla regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio e
lamenta, inoltre, che l’arbitro non ha ricuperato almeno 5 minuti e mezzo di gioco, come si può rilevare anche dalla ripresa
televisiva in possesso del G.S., che invita a visionare. Chiede la ripetizione della gara.
La Commissione,
- premesso che non viene presa visione della cassetta in quanto l’art.31 comma A) lett.a2) e a4) prevede la
facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, “riprese televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale” al solo fine
della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’art.5 del Regolamento del Gioco del Calcio stabilisce che l’arbitro esercita anche la
funzione di cronometrista e che dal referto di gara si rileva che sono stati ricuperati 9 minuti (2 al termine del primo tempo e
7 al termine del secondo tempo) ;
- visto l’art. 31 comma A) lett.a1) e comma C) del C.G.S.;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato :
1) di non avere mai comunicato ai giocatori che avrebbe concesso un calcio di rigore a favore dell’U.S.SCOT DUE EMME;
2) che dopo essere stato richiamato dall’assistente, lo stesso non è stato in grado di fornirgli indicazioni sufficientemente
certe ai fini della concessione della massima punizione;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atti a modificare il giudizio e,
quindi le decisioni, assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell’U.S.SCOT DUE EMME, confermando il risultato conseguito sul campo
: VIRTUS VILLA 4 – SCOT DUE EMME 2.
Nulla dispone per la tassa, già addebitata.
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