COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 07/04/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.REAL VAL BAGANZA avverso squalifica per 5 giornate calc.GIGLI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 24.3.2004 gara PONTENURESE – REAL VAL BAGANZA del 21.3.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 07/04/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.REAL VAL BAGANZA avverso squalifica per 5 giornate calc.GIGLI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 24.3.2004 gara PONTENURESE – REAL VAL BAGANZA del 21.3.2004 L’U.S.REAL VAL BAGANZA ricorre avverso il sopra riportato provvedimento facendo presente che “dopo aver raccolto il pallone in fondo alla rete, il calc.GIGLI calciava lo stesso verso il centrocampo per la ripresa del gioco e casualmente colpiva l’arbitro all’altezza del cerchio del campo circa, sulla nuca in modo del tutto involontario e non come da C.U. volontariamente, anche perché la distanza era di circa 30 metri”. Il calc.GIGLI usciva rammaricato dal campo, perché si era reso conto che il Direttore di gara aveva ritenuto l’episodio volontario, tanto da decretarne l’espulsione, pur essendo lo stesso girato di spalle, tanto che il pallone lo ha colpito alla nuca”. Chiede la riduzione della sanzione ad una giornata “in considerazione del provvedimento adottato dall’arbitro”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che dopo la segnatura di un calcio di rigore a favore della Pontenurese, mentre stava raggiungendo il centro del campo per la ripresa del gioco, veniva raggiunto sulla testa dal pallone senza gran vigore e, voltatosi, vedeva , ad una distanza di circa 20 metri il solo calc.GIGLI e, ritenendo che lo stesso avesse volontariamente calciato il pallone per colpirlo, ne decretava la espulsione; - sentite le precisazioni fornite dall’arbitro e considerato che il medesimo, trovandosi, come da sua ammissione, voltato di spalle, non possa essere stato in grado di percepire con certezza le intenzioni del giocatore e,quindi, di stabilire la volontarietà o meno del gesto di colpirlo, d e l i b e r a - di ridurre a 1 le giornate di squalifica del calc.GIGLI MARCO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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