COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 07/04/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GAMBETTOLA avverso squalifica per 3 giornate calc.BABBI SIMONE e al 21.9.2005 calc.COLOMBI MARCELLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 24.3.2004 gara GAMBETTOLA – CARLI PIETRACUTA del 21.3.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 07/04/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GAMBETTOLA avverso squalifica per 3 giornate calc.BABBI SIMONE e al 21.9.2005 calc.COLOMBI MARCELLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 24.3.2004 gara GAMBETTOLA – CARLI PIETRACUTA del 21.3.2004 L’A.C.GAMBETTOLA ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati facendo presente che : 1) il calc. BABBI, espulso per doppia ammonizione “a fine gara pronunciava frasi irriguardosi si, ma non nei confronti dell’arbitro, ma del portiere del Pietracuta che, senza alcuna ragione, a gara finita, tirava il pallone in faccia ad un calciatore dell’A.C.GAMBETTOLA”; 2) “nella pur deprecabile situazione venutasi a creare nel fine gara di GAMBETTOLA-PIETRACUTA, con proteste ed offese nei confronti del direttore di gara, nessuno, né tantomeno il calc.COLOMBI MARCELLO hanno sputato in faccia all’arbitro; nella circostanza il Direttore di Gara veniva protetto del dirigente dell’A.C.GAMBETTOLA a lui addetto, oltre che dai carabinieri di servizio che testimoniano quanto sopra citato”. Chiede “l’annullamento ovvero una significativa riduzione della squalifica al calc.COLOMBI MARCELLO ed una riduzione della squalifica al calc.BABBI SIMONE”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc.BABBI, espulso per doppia ammonizione, al termine della gara, unitamente ad altri tesserati dell’A.C.GAMBETTOLA gli rivolgeva epiteti offensivi; 2) il calc.COLOMBI MARCELLO al termine della gara, insieme ad altri tesserati dell’A.C.GAMBETTOLA, gli rivolgeva epiteti offensivi e, mentre l’arbitro cercava di entrare nello spogliatoio, da una distanza di circa 1 metro, gli sputava contro, colpendolo in faccia; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atti a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni adottate in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.C.GAMBETTOLA, confermando “in toto” i provvedimenti impugnati. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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