COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 07/04/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.C.BORELLO avverso squalifica al 16.5.2004 all.BIONDI MAURO, inibizione al 25.4.2004 dir.acc.uff.FOSCHI GIANFRANCO e al 16.5.2004 ass.di parte BRIGHI LUCIANO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 31 del 17.3.2004 gara PREDAPPIO – BORELLO del 13.3.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 07/04/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.C.BORELLO avverso squalifica al 16.5.2004 all.BIONDI MAURO, inibizione al 25.4.2004 dir.acc.uff.FOSCHI GIANFRANCO e al 16.5.2004 ass.di parte BRIGHI LUCIANO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 31 del 17.3.2004 gara PREDAPPIO – BORELLO del 13.3.2004 Lo S.C.BORELLO ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati mettendo in evidenza che : 1) l’all.BIONDI “non ha mai offeso l’arbitro, ma solamente fatto un appunto a seguito di una sostituzione che andava a rilento in modo vergognoso”. “Siamo d’accordo sullo scherno inopportuno, ma eravamo anche già al 2° rigore contro, senza alcun motivo,ma le offese non ci sono assolutamente state; 2) il dir.acc.uff.FOSCHI diceva all’arbitro solamente che non sarebbe rimastoin campo per farsi prendere in giro da lui; 3) l’ass.di parte BRIGHI “ha protestato verso l’arbitro per la concessione di un calcio di rigore inesistente e di non volere più continuare la sua collaborazione come segnalinee della gara. Il BRIGHI consegnava la bandierina all’arbitro, non la lanciava e si allontanava”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - premesso che lo S.C.BORELLO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stato tempestivamente invitato, ha comunicato di non potere essere presente all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che : 1) l’ass.di parte BRIGHI, allontanato per avergli rivolto un epiteto offensivo, lasciando il terreno di gioco, a circa 1 metro di distanza, gli buttava fra le mani la bandierina, come per sottolineare che se ne andava; 2) mentre stava annotando una sostituzione, l’all.BIONDI gli rivolgeva espressioni ironiche e di scherno, venendo conseguentemente allontanato e che, dopo la comunicazione del provvedimento, lo offendeva pesantemente; 3) dopo una decisione tecnica, il dir.acc.uff.FOSCHI, gli rivolgeva pesanti e scurrili offese, venendo conseguentemente allontanato, reiterando le esternazioni dopo la comunicazione del provvedimento; - ritenuto che il comportamento messo in atto dall’ass.di parte BRIGHI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 16.4.2004 l’inibizione dell’ass. di parte BRIGHI LUCIANO e di confermare la squalifica al 16.5.2004 dell’all. BIONDI MAURO e l’inibizione al 25.4.2004 del dir.acc.uff. FOSCHI GIANFRANCO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it