COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. SETTE SPIGHE AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE IN C.U. N. 14 DEL 2 DICEMBRE 2003.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. SETTE SPIGHE AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE IN C.U. N. 14 DEL 2 DICEMBRE 2003. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: G.S. Coseano – U.S. Sette Spighe disputata in data 16.11.2003, valevole per il campionato di Terza Categoria – Girone B; · Visto il C.U. n. 14 in data 2.12.2003 del Comitato Provinciale di Udine, nel quale il Giudice Sportivo adottava i seguenti provvedimenti disciplinari : o gara persa per 0 – 3 a carico dell’U.S. Sette Spighe; o Ammenda di € 150 alla medesima Società; o Squalifica del calciatore BARBIERI Marco per 5 giornate effettive di gara; o Squalifica del calciatore VENDRAMIN Enrico fino al 21.04.2004; o Squalifica del calciatore ANTONIOLO Piero fino al 17.05.2006. a seguito delle seguenti risultanze emerse dalla lettura del referto arbitrale: o "durante lo svolgimento della gara il pubblico di parte Sette Spighe ha lungamente e pesantemente insultato l’arbitro; in particolare un sostenitore minacciava l’arbitro di lesioni personali e di sgradite visite a casa sua e volutamente gridava verso il pubblico il prenome cognome e residenza del direttore di gara; dopo la sospensione della gara, al momento di raggiungere la propria auto, l’arbitro, benché scortato da altro collega osservatore arbitro di gara e da agente di P.S. in borghese, veniva avvicinato minacciosamente dal medesimo sostenitore che, peraltro, veniva agevolmente tenuto a distanza senza alcun pericolo per il direttore di gara" o "al 44° del secondo tempo … espelleva il giocatore VENDRAMIN Enrico per insulti e doppia spinta sul petto" o "di seguito, espelleva il giocatore ANTONIOLO Piero il quale, riconosciuto con certezza in mezzo ad altri giocatori, avvicinatosi improvvisamente all’arbitro, lo colpiva con un debole calcio all’altezza del polpaccio/ginocchio che non gli impediva di proseguire l’incontro; il medesimo giocatore, anche dopo il successivo triplice fischio arbitrale di sospensione della gara, ha ricolpito l’arbitro con altro debole calcio all’altezza della coscia/ginocchio; entrambi tali calci non causavano alcuna apparente lesione personale o turbativa psicologica al direttore di gara" o "successivamente all’espulsione dei due giocatori sopra citati, l’arbitro faceva riprendere il gioco sino al 47° del secondo tempo, quando espelleva il giocatore BARBIERI Marco per insulti e gravi minacce (anche una volta rientrato a casa, sostenendo di conoscerne la residenza, oltre che prenome e cognome); o "che, di seguito, l’arbitro sospendeva definitivamente la gara, perché la compagine dell’U.S. Sette Spighe si trovava in campo con soli SEI giocatori…..omissis…..". · Letto il ricorso della Società U.S. Sette Spighe che, nell’articolato ricorso si preoccupa di minimizzare i fatti accaduti che – a seguito del rapporto arbitrale – hanno indotto il G.S. ad adottare i gravi provvedimenti disciplinari citati; si sofferma lungamente a contestare i provvedimenti tecnici che l’arbitro ha adottato sul campo, negando inoltre, gli insulti dei propri sostenitori nei confronti del direttore di gara, proseguendo col ridimensionare il comportamento dei tesserati, negando anche in questo caso gli insulti e le minacce addebitate al Barbieri, nonché le spinte inferte all’arbitro dal Vendramin ed infine i due calci sferrati allo stesso, in due separate occasioni, dal calciatore Antoniolo Piero; al termine del ricorso la ricorrente "auspica l’audizione dei propri rappresentanti" in sede di giudizio; · Ricordato che ricorsi basati unicamente sul negare tutto quanto emerge dal referto arbitrale, non possono indurre questa Commissione ad esaminare in senso benevolo i provvedimenti contestati; c’è da sottolineare inoltre che il referto arbitrale (suffragato ampliamente dal "supplemento" richiesto ad ulteriore chiarimento dal G.S.), appare chiaro, circostanziato e non passibile di creare dubbi sulla dinamica dell’intera vicenda; · Osservato che, non essendo una procedura automatica, la facoltà di essere sentiti in fase di dibattimento deve essere specificatamente e chiaramente richiesta; non è infatti sufficiente "l’auspicio" (testualmente augurio, speranza); considerate le premesse, preso atto del contenuto del ricorso con in quale in tre pagine la società ha ampliamente illustrato le proprie ragioni, non ha valutato – per i motivi esposti – di convocare le parti; · Premesso che ha ritenuto opportuno stralciare, per ragioni di urgenza, la posizione del calciatore BARBIERI Marco e provvedere come da delibera in C.U. N. 22 in data 30.12.2003; · Ritenuto che da una attenta valutazione di tutto l’incartamento (referto, supplemento, ricorso) i provvedimenti disciplinari assunti in prima istanza, devono considerarsi congrui sulla base dei fatti accaduti; · Osservato, in particolare, che usare violenza nei confronti dell’arbitro "spintonandolo due volte" (nel caso del Vendramin) o "colpendolo in due diverse occasioni con due calci – anche se di lieve entità" (nel caso dell’Antoniolo), non consentono di accogliere, neppure parzialmente, le richieste di ridimensionamento avanzate dalla ricorrente . P.Q.M. · Respinge "in toto" il ricorso presentato dall’U.S. SETTE SPIGHE; · Ordina, di conseguenza, l’incameramento della tassa versata.
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