COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 21.01.2004 www.figclnd-fvg.org · Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. TORREANESE AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE QUERCIOLI ANDREA FINO AL 16 DICEMBRE 2004.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 21.01.2004 www.figclnd-fvg.org
· Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. TORREANESE AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE QUERCIOLI ANDREA FINO AL 16 DICEMBRE 2004.
LA COMMISSIONE,
· Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: U.S. Torreanese – Letti Cosatto Tavagnacco del 14.12.2003, valevole per il Campionato di Seconda Categoria – Girone "C";
· Visto il C.U. N. 21 in data 17.12.2003 del Comitato Regionale FVG, dove risulta squalificato fino al 16.12.2004 il calciatore QUERCIOLI Andrea (Torreanese), con la seguente motivazione: "perché, dopo essere stato ammonito al 30’ del 2° tempo per proteste, si avvicinava rabbiosamente da una distanza di circa 15-20 passi all’arbitro e, giuntogli di fronte, gli afferrava la nuca con la mano e gli scuoteva la testa per 2-3 volte; dopodiché lo prendeva per la guancia con il pollice e l’indice, tirandogliela con forza e profferendo nei suoi riguardi frase irriguardosa. Nessuna conseguenza è derivata all’arbitro da tale atto violento se non un arrossamento della guancia";
· Letto il ricorso inviato dall’U.S. Torreanese e sentito in fase dibattimentale il Presidente della stessa cav. uff. Armando Cudicio, che ne aveva fatto specifica richiesta, che con appassionato e garbatissimo intervento, ha cercato di ridimensionare la portata del comportamento tenuto dal proprio calciatore; si è soffermato inoltre sul richiamare l’attenzione della C.D. sul confronto della sanzione in esame, rispetto a provvedimenti di gran lunga più contenuti, che a suo dire sono stati adottati in passato dagli Organi di Disciplina Sportiva;
· Ricordato che le situazioni, le motivazioni e le conseguenti decisioni di carattere disciplinare, non possono e non devono di norma mai essere raffrontate fra loro, essendo ovviamente tutte diverse e passibili di autonome valutazioni;
· Osservato che il comportamento del giocatore è stato senz’altro irriverente, antipatico e gravemente scorretto nei confronti del direttore di gara, e meritevole di adeguata censura, ma che, a giudizio di questa C.D., non appariva finalizzato a procurargli un effettivo danno fisico;
· Valutato che di conseguenza appare sufficientemente afflittiva una squalifica limitata all’annata sportiva in corso;
P.Q.M.
In parziale accoglimento delle richieste avanzate dall’U.S. Torreanese, riduce a tutto il 30 giugno 2004, la squalifica a carico del calciatore QUERCIOLI Andrea e dispone per la restituzione della tassa reclamo.
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