COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 10.03.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. PALMANOVA AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE GEROMETTA PATRIZIO FINO AL 17 APRILE 2004.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 10.03.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. PALMANOVA AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE GEROMETTA PATRIZIO FINO AL 17 APRILE 2004. - Con Telefax inviato al Comitato Regionale F.V.G. in data 20.02.2004, l’A.C. PALMANOVA preannunciava il ricorso per la squalifica fino al 17.04.2004, del proprio giocatore GEROMETTA Patrizio (in C.U. N. 28 del 18.02.2004), chiedendo nel contempo copia degli atti relativi, che la segreteria del Comitato inviava tempestivamente alla Società; - Con raccomandata A.R. in data 2 marzo 2004, L’ A.C. Palmanova inviava a questa Commissione Disciplinare il ricorso stesso; - Rilevato che la data dell’invio risulta essere superiore al termine perentorio di 10 giorni, previsto per l’inoltro dall’Art. 42 – comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva; - Ritenuto che la circostanza ne impedisce di conseguenza l’esame, visto l’Art. 29 comma 9 del citato C.G.S. P.Q.M. - Si procede all’archiviazione per decorrenza dei termini e si ordina l’addebito della tassa reclamo.
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