COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. ROMA VIII PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MANDRO LAERT (CENTRO ITALIA S.D.) ALLA GARA ROMA VIII – CENTRO ITALIA S.D. DEL 7.9.2003 – CAMP. DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. ROMA VIII PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MANDRO LAERT (CENTRO ITALIA S.D.) ALLA GARA ROMA VIII – CENTRO ITALIA S.D. DEL 7.9.2003 – CAMP. DI ECCELLENZA La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; osservato in via preliminare che con ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16 del 25-9-2003 la Commissione Disciplinare aveva sospeso ogni decisione in merito al reclamo in quanto il Presidente del Comitato Regionale Lazio aveva trasmesso all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. la denunzia inoltrata dalla società Triaena Campagnano in merito alla presunta irregolarità della lista di trasferimento rilasciata dalla predetta al Centro Italia S.D.; considerate le conclusioni a cui è giunto l’Ufficio Indagini con la relazione trasmessa l’8-1-2004 al C.R. Lazio, dalle quali si evince che la denuncia di irregolarità non ha trovato riscontro e la lista di trasferimento deve considerarsi regolare; osservato, pertanto, che la posizione del calciatore deve essere considerata regolare in quanto la lista di trasferimento risulta essere stata depositata il 5-9-2003 e quindi da tale data decorre il tesseramento a favore del Centro Italia S.D.; DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando il risultato acquisito sul campo ROMA VIII – CENTRO ITALIA 1-1 Si delibera di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto di competenza. La tassa reclamo va incamerata
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