COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL TORVAIANICA ALTA C5 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 15/C DELL’11.12.2003. GARA MONTEMIGLIORE C5 – TORVAIANICA ALTA DEL 6.12.2003, CAMPIONATO SERIE D C5 ROMA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL TORVAIANICA ALTA C5 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 15/C DELL’11.12.2003. GARA MONTEMIGLIORE C5 – TORVAIANICA ALTA DEL 6.12.2003, CAMPIONATO SERIE D C5 ROMA. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo in epigrafe e sentito l’ArbItro in sede di supplemento di rapporto; - rilevato preliminarmente che la reclamante deduce che il Giudice Sportivo nell’attribuirle la perdita della gara in epigrafe, sarebbe incorso in errore in quanto la gara sarebbe stata sospesa non per il rifiuto della squadra di riprendere il gioco ma per motivi di ordine pubblico, in quanto non vi erano le condizioni minime di sicurezza per assicurare lo svolgimento della gara; - ritenuto che effettivamente il Direttore di Gara ha confermato, in sede di supplemento, che non vi erano le “condizioni minime di ordine pubblico” per portare a termine la gara; - osservato che effettivamente il Direttore di Gara ha affermato di non aver potuto far eseguire l’espulsione di un calciatore della reclamante poiché tra il pubblico e gli spogliatoi non vi era alcuna protezione e, quindi, il calciatore uscendo dal recinto di gioco sarebbe venuto a contatto inevitabilmente con lo spettatore con il quale aveva avuto un vivace “scambio di opinioni” verbale e gestuale che aveva portato all’espulsione; - ritenuto che, pur ammettendo l’anomalia, vista la situazione dei luoghi, l’Arbitro ha presunto che ci si trovasse nell’impossibilità di condurre a termine la gara, senza adottare di fatto alcuno dei provvedimenti possibili, quali la richiesta di far intervenire la forza pubblica, o la richiesta al capitano della squadra ospitante di mettere in atto degli accorgimenti per impedire che il pubblico venisse a contatto con i calciatori ospiti, - ritenuta pertanto la decisione di sospendere l’incontro non adeguatamente motivata, dal che consegue la necessità di procedere alla ripetizione dell’incontro; DELIBERA Di annullare la decisione impugnata e di disporre la ripetizione della gara, mandando alla segreteria del Comitato Provinciale di Roma per gli adempimenti conseguenti. La tassa reclamo va restituita.
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