COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. ERMANNO COCCIA ALLENATORE DELLA SOC. CANARINI ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DELL’ 11.12.2003 (Gara: CANARINI ROCCA DI PAPA – CECCHINA del 6.12.2003 – Camp. Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. ERMANNO COCCIA ALLENATORE DELLA SOC. CANARINI ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DELL’ 11.12.2003 (Gara: CANARINI ROCCA DI PAPA - CECCHINA del 6.12.2003 – Camp. Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni nonché le prove a discarico prodotte in sede di reclamo possono ritenersi attendibili; § che lo stesso arbitro convocato davanti a questa Commissione ha ammesso, a fronte delle prove prodotte, del fatto che era ormai notte piena, del suo stato di agitazione, di poter essere incorso in errore nell’indicare quale sua aggressore l’allenatore del CANARINI ROCCA DI PAPA Sig. ERMANNO COCCIA e non la persona indicata dalla Società, Sig. BASILI SALVATORE, tenuto anche conto della rassomiglianza tra i due; § che quest’ultimo, proprietario della vettura ALFA 33 di colore verde indicata dall’arbitro come la macchina inseguitrice, ha rilasciato spontaneamente dichiarazione con la quale riconosce di aver inseguito con la propria vettura l’auto dell’arbitro; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di revocare la squalifica dell’allenatore della squadra CANARINI ROCCA DI PAPA, Sig. ERMANNO COCCIA. § Considerato pertanto che l’aggressione non è stata compiuta dall’allenatore COCCIA, ma da alcuni sostenitori della squadra CANARINI ROCCA DI PAPA; § che la dirigenza della Società ospitante ha scarsamente tutelato la persona dell’arbitro avendo consentito a sostenitori presenti al momento dell’uscita dell’impianto di inseguirlo e di minacciarlo colpendo con pugni il vetro nel tentativo di aprire lo sportello; § che l’arbitro stesso aveva espresso al dirigente accompagnatore delle sue perplessità, tenuto conto che le cennate persone lo fissavano minacciosamente; § che era rassicurato dal dirigente che aveva dimostrato di conoscerli, salutandoli; § che comunque non è stato accompagnato alla macchina che distava ancora 20 mt; § che non era stata chiamata, come d’obbligo la Forza Pubblica; § si rimettono gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio per le opportune decisioni, nella considerazione che sembra del tutto inadeguata l’ammenda di € 200,00, contro la quale la Società non ha avanzato ricorso. § La tassa reclamo va restituita.
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