COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. S.GIORGIO RIOFREDDO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI ARTIBANI GIUSEPPE E DE SANTIS IVAN, FINO AL 30.4.2004 A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS FILIPPO NONCHE’ L’INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BERNARDINI PIERO FINO AL 30.4.2004 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 21/A DEL 15.1.2004 (Gara: S.GIORGIO RIOFREDDO – REAL PIETRALATA del 11.1.2004 – Camp di III Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOC. S.GIORGIO RIOFREDDO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI ARTIBANI GIUSEPPE E DE SANTIS IVAN, FINO AL 30.4.2004 A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS FILIPPO NONCHE’ L’INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BERNARDINI PIERO FINO AL 30.4.2004 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 21/A DEL 15.1.2004
(Gara: S.GIORGIO RIOFREDDO – REAL PIETRALATA del 11.1.2004 – Camp di III Categoria)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ considerato che con riferimento alla squalifica inflitta al calciatore DE SANTIS FILIPPO ed all’inibizione del dirigente BERNARDINI PIERO, la decisione del Giudice di primo grado appare congrua e meritevole di conferma.
§ Ed infatti in base all’approfondito e preciso referto del direttore di gara emerge come il comportamento aggressivo e scorretto del DE SANTIS FILIPPO sia stato reiterato e ripetuto durante tutto lo svolgimento della gara ed anche dopo la fine della stessa;
§ Il comportamento del BERNARDINI, anche, in considerazione del fatto che per primi i dirigenti della Società debbano tenere un comportamento corretto ed irreprensibile, non conduce in questa sede ad una diversa valutazione dei fatti e della sanzione;
§ Con riferimento ai calciatori DE SANTIS IVAN e ARTIBANI GIUSEPPE, essi, forse lasciatisi coinvolgere dal clima di protesta generale che si era venuto a determinare – non sembrano aver tenuto dei comportamenti particolarmente violenti nei confronti del direttore di gara essendosi “limitati” a pronunciare offese ed ingiurie comunque sempre riprovevoli;
DELIBERA
di accogliere parzialmente il ricorso e per l’effetto:
di confermare la squalifica a carico del calciatore DE SANTIS FILIPPO e del dirigente BERNARDINI PIERO fino al 30.4.2004;
di ridurre la squalifica a carico dei calciatori DE SANTIS IVAN ed ARTIBANI GIUSEPPE da 3 a 2 giornate.
La tassa di reclamo va restituita.
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