COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 56 del 5/2/2004 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Prima categoria MONTEUR CALCIO – SUPINO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 56 del 5/2/2004 - pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Prima categoria MONTEUR CALCIO - SUPINO Visti gli atti ufficiali; rilevato che: - il pubblico locale sin dall'inizio rivolgeva ripetute offese e frasi di scherno all'arbitro; i sostenitori, in occasione dei provvedimenti disciplinari assunti dallo stesso, lo insultavano e minacciavano gravemente; - al 30' del I tempo il calciatore della soc. MONTEUR NOVELLI PATRIZIO veniva espulso dall'arbitro, perchè inizialmente assumeva atteggiamento minaccioso nei suoi confronti e successivamente lo ingiuriava e dalla tribuna continuava ad offenderlo e minacciarlo; - perchè subito dopo l'espulsione decretata dall'arbitro a NOVELLI, il calciatore della squadra di casa MORESCHINI MASSIMO gridava gravi e ripetute offese e minacce all'arbitro che ne decretava l'espulsione; - alla notifica del provvedimento il MORESCHINI reagiva ma veniva immediatamente bloccato dai compagni di squadra e nell'occasione faceva il gesto di colpire l'arbitro con uno schiaffo; - dalla tribuna il MORESCHINI continuava ad insultare e minacciare il direttore di gara fino alla fine dell'incontro, intonando cori di scherno insieme ad altri calciatori della stessa società già sostituiti, tra i quali l'arbitro riconosceva in modo particolare il calciatore MARRONE EMANUELE; - al 25' del secondo tempo il calciatore in panchina della Soc. MONTEUR CALCIO MURACE CRISTIAN ingiuriava l'arbitro che ne decretava l'espulsione. Subito dopo il MURACE si posizionava in tribuna intonando anch' egli cori di scherno verso l'arbitro; - al 30' del secondo tempo, in occasione di un infortunio di un calciatore della squadra avversaria, il portiere della squadra di casa DE SIMONI GIANLUCA beffeggiava e minacciava l'arbitro tentando di raggiungerlo, ma veniva trattenuto dagli avversari, rifiutandosi di uscire dal campo; - in tale frangente i compagni di squadra del DE SIMONI, ACCIARI FRANCESCO e CRISPI FEDERICO intervenivano a difesa del compagno ingiuriando il direttore di gara; - a questo punto se l'arbitro,avesse espulso i tre sopracitati calciatori locali, la Soc. MONTEUR si sarebbe venuta a trovare in campo con un numero di atleti inferiore al minimo regolamentare, dal chè, vista anche la situazione ambientale esistente ed allo scopo di tutelare la propria incolumità, decideva di soprassedere ad adottare i relativi provvedimenti disciplinari a carco dei responsabili e di continuare a dirigere l'incontro "pro-forma", con il punteggio a quel momento a favore della squadra ospite per 4 - 0; - nella prosecuzione dell'incontro il già citato DE SIMONI continuava ad offendere l'arbitro ripetutamente; - al termine dell'incontro il calciatore MORESCHINI MASSIMO (Soc. MONTEUR) iniziava dapprima a rivolgere insulti ai componenti la squadra avversaria e successivamente li estendeva anche all'arbitro unitamente a minacce di ogni tipo; il calciatore MARRONE EMANUELE tentava nella circostanza di venire a contatto con gli avversari; - i sostenitori locali, nel frattempo, situatisi sulla porta d'ingresso lanciavano sputi, uno dei quali raggiungeva l'arbitro in testa mentre un altro lo colpiva sulla divisa; - mentre l'arbitro usciva dal campo una persona non indicata in lista millantando cononoscenze in Federazione gli rivolgeva espressioni altamente lesive della sua onorabilità. Tutto ciò premesso; considerato che l'irregolare conclusione dell'incontro è da addebitarsi ad esclusivo carico della Soc. MONTEUR per il comportamento particolarmente violento tenuto da tesserati della Società . Vistol'art. 12 comma 1 del CGS SI DECIDE a) di infliggere alla Soc. MONTEUR la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 4 (risultato acquisito sul campo); b) di comminare alla Soc. MONTEUR l'ammenda di Euro 400,00; c) di inibire il dirigente della Soc. MONTEUR PALLESCHI PIERO fino al 25.2.2004; d) di squalificare i sottoelencati calciatori della Soc. MONTEUR nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: MORESCHINI MASSIMO - squalifica fino al 30.6.2004 NOVELLI PATRIZIO - squalifica per 4 gare DE SIMONI GIANLUCA - squalifica per 4 gare MURACE CRISTIAN - squalifica per 1 gara MARRONE EMANUELE - squalifica per 1 gara ACCIARI FRANCESCO - squalifica per 1 gara CRISPI FEDERICO - squalifica per 1 gara
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