COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 56 del 5/2/2004 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Prima categoria CAMPO BOARIO FORTI LIBERI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 13 COMMA H DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 56 del 5/2/2004 - pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Prima categoria CAMPO BOARIO FORTI LIBERI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 13 COMMA H DEL C.G.S. Al termine dell'incontro mentre l'arbitro stava rientrando nello spogliatoio veniva aggredito alle spalle da una persona non individuata appartenente alla società, presente nello spazio antistante gli spogliatoi, nonostante la chiusura dei cancelli, che colpiva il direttore di gara con un violento schiaffo all'altezza dell'orecchio sinistro, provocandogli immediato forte dolore, stordimento e disorientamento facendolo barcollare e cadere in terra. Veniva aiutato a rialzarsi da calciatori locali, ma immediatamente altra persona non individuata appartenente sempre alla Società CAMPO BOARIO, gli rifilava un forte schiaffo sul collo procurandogli intenso dolore. L'arbitro veniva soccorso e trasportato negli spogliatoi da alcuni componenti della squadra di casa, dove veniva inizialmente visitato dal medico della Società e successivamente accompagnato presso l'Ospedale S.Maria Goretti di Latina scortato dalle Forze dell'Ordine. Nell'occasione i dirigenti della soc. CAMPO BOARIO dimostravano un totale disinteresse in ordine ai gravi danni subiti dall'arbitro. La prognosi iniziale è stata di sette giorni salvo complicazioni e successivamente dopo visita specialistica è stata diagnosticata una lesione timpanica, per cui è stato disposto intervento chirurgico. Gli atti di gara vengono anche trasmessi per ulteriori accertamenti all'Ufficio Indagini della FIGC La sanzione particolarmente grave è stata inflitta anche in applicazione dell'art. 16 del CGS (recidiva), tenuto conto dei precedenti provvedimenti disciplinari assunti a carico della Soc. CAMPO BOARIO F.L., dei quali si riportano alcuni di quelli adottati nella corrente stagione sportiva con squalifiche di lunga durata (guardalinee squalifica fino al 31.12.2008, massaggiatore inibito fino al 30.6.2005 - calciatore squalificato fino al 31.1.2007). Nella precedente stagione sportiva la società è stata sanzionata con una squalifica di due giornate del campo di giuoco (C.U. n. 50 del 13. 12.2003), sempre per il comportamento particolarmente violento tenuto da tesserati e sostenitori della Società, uno dei quali colpiva con un violento pugno alla nuca l'arbitro. In considerazione del provvedimento di cui sopra, in applicazione dell' art. 53 comma 4 delle NOIF, tutte le gare ancora da disputare dalla Società CAMPO BOARIO saranno considerate perse con il punteggio di 0 - 3 in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
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