COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 56 del 5/2/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 18.12.2003 (Gara: COLONNA – MONTECOMPATRI del 6.12.2003 – Campionato Jun. Prov. di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 56 del 5/2/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 18.12.2003 (Gara: COLONNA – MONTECOMPATRI del 6.12.2003 – Campionato Jun. Prov. di Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo possono ritenersi attendibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che, come confermato dallo stesso arbitro davanti a questa Commissione, a seguito di rissa creatasi fra gli spettatori, i calciatori di entrambe le squadre si sono precipitati sotto le tribune, dove rivolgevano ingiurie verso il pubblico e creavano fra di loro un accenno di zuffa con vari strattonamenti; § che, comunque, nessuna reazione, offesa o gesto scomposto è stato messo in atto nei confronti dell’arbitro; § che, lo stesso nella considerazione che qualora avesse adottato i provvedimenti di espulsione nei confronti dei calciatori che stavano spintonandosi, la Società COLONNA sarebbe rimasta con un numero di giocatori inferiore a quanto previsto dal regolamento; § che, per il succitato motivo, pur non avendo adottato alcun provvedimento di espulsione a garanzia della sua incolumità fisica, ha ritenuto di dover sospendere la partita senza darne comunicazione ad alcuno; § che, alla luce di quanto sopra, non si può non considerare quanto assunto dalla Società COLONNA, circa la mancata adozione da parte dell’arbitro di alcun provvedimento sul rispetto delle procedure previste dal regolamento; § che, non solo lo stesso non ha adottato alcun provvedimento di espulsione, ma non ha ritenuto di convocare neppure i capitani per notificare le sue decisioni, qualora non si fosse ristabilita la calma; § che non esisteva alcun clima intimidatorio nei suoi confronti, in quanto non aveva ricevuto né offese né minacce nè alcun gesto intimidatorio; § che in sede di referto l’arbitro parla di espulsione dei vari giocatori di entrambi le squadre solo per ingiurie nei confronti del pubblico, dal chè può desumersi che un intervento deciso e responsabile dello stesso previo richiamo dei capitani, avrebbe potuto ricondurre la gara nei giusti binari, con l’eventuale adozione di qualche provvedimento di espulsione nei confronti dei più renitenti; § che, pertanto, sussistono buoni motivi per disporre l’accoglimento del ricorso e di conseguenza la ripetizione della partita; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto annullare la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 nei confronti della Soc. COLONNA e disporre la ripetizione della gara. § La tassa reclamo va restituita.
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