COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 61 del 19/2/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.A. C.C. REBIBBIA N.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SINIBALDI ALESSANDRO, DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E DI AMMENDA DI L. 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 25/B DEL 5.2.2004 (Gara: SELVA CANDIDA – REBIBBIA del 31.1.2004 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 61 del 19/2/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.A. C.C. REBIBBIA N.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SINIBALDI ALESSANDRO, DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E DI AMMENDA DI L. 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 25/B DEL 5.2.2004 (Gara: SELVA CANDIDA - REBIBBIA del 31.1.2004 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuta la necessità di procedere all’audizione del direttore di gara; § valutata l’esigenza, per motivi di tempestività, di stralciare dal reclamo in epigrafe la posizione del calciatore SINIBALDI; § considerato che la sanzione inflitta al suddetto calciatore appare congrua rispetto al comportamento posto in essere dallo stesso (partecipazione alla rissa generale e pesante insulto rivolto all’arbitro); DELIBERA § di respingere il reclamo relativamente al calciatore SINIBALDI ALESSANDRO, e per l’effetto di confermare la sua squalifica a tre gare effettive; § di rinviare, in attesa di ulteriori risultanze, le decisioni in merito alle altre richieste della Società reclamante; § si rinvia, inoltre, ogni decisione sulla tassa reclamo.
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