COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. DON LUCA 3P PANTANACCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BOZZA ANGELO E BORRELLI MARIO, DI TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE CARBONI MARIO, DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2004 A CARICO DEL DIRIGENTE DAVOLI PASQUALE, E DELL’AMMENDA PER COMPLESSIVI € 300,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COM. UFF. N. 21 del 12.2.2004 (Gara: DON LUCA – TOR TRE PONTI del 7.2.2004 – Camp. Jun. Prov. Le LT)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. DON LUCA 3P PANTANACCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BOZZA ANGELO E BORRELLI MARIO, DI TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE CARBONI MARIO, DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2004 A CARICO DEL DIRIGENTE DAVOLI PASQUALE, E DELL’AMMENDA PER COMPLESSIVI € 300,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COM. UFF. N. 21 del 12.2.2004 (Gara: DON LUCA – TOR TRE PONTI del 7.2.2004 – Camp. Jun. Prov. Le LT) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; osserva: § le argomentazioni addotte dalla reclamante, per ottenere una riduzione delle sanzioni, possono ritenersi parzialmente assumibili, per quanto concerne i calciatori BOZZA e BORRELLI, nonché il dirigente DAVOLI; § in effetti, il comportamento dei suddetti calciatori, sicuramente censurabile, ha assunto toni di violenza soltanto verbale, mentre per quanto concerne il Sig. DAVOLI, occorre rilevare che lo stesso ha soltanto rivolto all’arbitro espressioni irriguardose ed offensive, senza alcun atteggiamento di minaccia. § Le sanzioni inflitte agli interessati potranno quindi essere rivisitate alla luce delle effettive responsabilità. § Appare invece del tutto congrua la squalifica di tre gare inflitta al calciatore CARBONI, per il comportamento offensivo e l’atteggiamento minaccioso assunto nei confronti dell’arbitro; così come adeguata deve considerarsi l’ammenda per complessivi €300,00 comminata alla Società DON LUCA per gli insulti e le minacce rivolte all’arbitro dai propri sostenitori durante tutto l’incontro e, fatto ancor più grave, per le ripetute offese e le pesanti minacce che una persona non identificata, trattenuta a viva forza da un dirigente, rivolgeva al Direttore di gara al termine dell’incontro, tanto da costringerlo a rifugiarsi negli uffici della Società. § Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA § di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto – confermati i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore CARBONI MARIO e della Società DON LUCA 3P PANTANACCIO – di ridurre la squalifica dei calciatori BOZZA ANGELO e BORRELLI MARIO da quattro a tre gare effettive, nonché di ridurre l’inibizione a carico del Sig. DAVOLI PASQUALE dal 31 marzo 2004 al 5 marzo 2004. § La tassa reclamo va restituita.
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