COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. S.AMBROGIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, AMMENDA DI EURO 100,00 E LA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE DEI CALCIATORI MICHELE TRIONFO E VINCENZO DI NITTO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COM. UFF. N. 24 DEL 19.2.2004 (Gara: S.AMBROGIO – SPORTING CASSINO del 15.2.2004 – Camp. di III Categoria – FR)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. S.AMBROGIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, AMMENDA DI EURO 100,00 E LA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE DEI CALCIATORI MICHELE TRIONFO E VINCENZO DI NITTO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COM. UFF. N. 24 DEL 19.2.2004 (Gara: S.AMBROGIO – SPORTING CASSINO del 15.2.2004 – Camp. di III Categoria - FR) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; sentito in sede di supplemento di referto, l’arbitro; l’A.S. S.AMBROGIO chiede che venga annullata la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3, in quanto non esistevano le condizioni di pericolosità che avrebbero potuto legittimare la sospensione della gara. Controdeduce lo SPORTING CASSINO affermando che l’invasione di campo da parte di un gruppo di circa 15 tifosi della squadra ospitante – che hanno picchiato i giocatori della squadra avversaria – rendeva praticamente impossibile la prosecuzione della gara e chiede la conferma del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo. Il supplemento del referto dell’arbitro si appalesa del tutto conforme alla prospettazione dei fatti di cui al referto ed avvalora la tesi sostenuta dallo SPORTING CASSINO circa l’invasione di campo da parte dei sostenitori del S.AMBROGIO. Pertanto la Commissione DELIBERA di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare le sanzioni inflitte. La tassa di reclamo va incamerata.
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