COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 65 dell’11/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’U.S. CAMPO BOARIO F.L. AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 5-2-2004 IN MERITO ALLA GARA SAMAGOR -CAMPO BOARIO F.L. DEL 1-2-2004 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 65 dell’11/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL'U.S. CAMPO BOARIO F.L. AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 5-2-2004 IN MERITO ALLA GARA SAMAGOR -CAMPO BOARIO F.L. DEL 1-2-2004 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA. Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la U.S. Campo Boario Forti e Liberi impugnava le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe. L'Organo Giudicante di primo grado esponeva nelle motivazioni della decisione impugnata che l'Arbitro nel rientrare negli spogliatoi al termine della gara veniva attinto da un violento schiaffo all'altezza dell'orecchio sinistro che gli provocava immediato forte dolore con stordimento e disorientamento, tanto da cadere in terra, dopodichè veniva aiutato a rialzarsi da alcuni calciatori della squadra locale ma un'altra persona non individuata gli rifilava un ulteriore forte schiaffo al collo procurandogli intenso dolore. A seguito di tali fatti veniva dapprima accompagnato negli spogliatoi sempre da alcuni calciatori della squadra locale, dove veniva visitato da un medico presente e poi accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Latina dove veniva espressa una prima prognosi di sette giorni s.c. e poi veniva diagnosticata, a seguito di ulteriori accertamenti, una lesione al timpano per cui si dovrà provvedere ad un intervento chirurgico. Il Giudice Sportivo, tenuto conto del totale disinteresse dei dirigenti e calciatori della società Campo Boario durante tutti gli occorsi e dei gravi precedenti specifici della stessa società, sia nella stagione attuale che in quella precedente, sanzionava i fatti con l'esclusione della società dal campionato di competenza ex art. 13 comma h del CGS. Nel suo reclamo la società deduce sostanzialmente che gli autori del gesto non sono stati identificati e non erano sostenitori e/o tesserati della stessa, in quanto la gara si era svolta in campo avverso, non vi erano stati episodi che potessero far risalire ai propri sostenitori atteggiamenti minacciosi nei confronti dell'Arbitro, il recinto di gioco era chiuso e l'Arbitro aveva allontanato nell'intervallo anche l'unico estraneo presente, peraltro della squadra di casa, e non era stata segnalata nel referto alcuna intrusione, tramite scavalcamento della rete o forzatura dei cancelli, nella zona antistante gli spogliatoi. La reclamante, in ogni caso, deduce anche l'eccessività della sanzione, considerando che non aveva in essere alcun provvedimento di diffida e che la sanzione di esclusione dal campionato sancirebbe la fine sportiva della società, senza possibilità di "redenzione". La reclamante in sede di audizione diretta, insisteva nelle proprie argomentazioni che venivano ulteriormente arricchite ed esplicitate. Veniva poi acquisito il rapporto dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C., a cui il Giudice di primo grado aveva trasmesso gli atti, e veniva ascoltato il direttore di gara. Da tali ulteriori atti istruttori si poteva dedurre che, dopo la concessione di un rigore a favore della squadra di casa, al 24° minuto del secondo tempo, con la conseguente segnatura dell'unica rete che aveva deciso la contesa, il clima sia in campo che sugli spalti si era alquanto acceso ed a farne le spese erano stati ben tre calciatori della reclamante che avevano preso anzitempo la via degli spogliatoi per espulsione. L'Arbitro, inoltre, aggiungeva la rappresentante dell'Ufficio Indagini, confermandolo poi in sede di audizione della Commissione, che il primo aggressore lo aveva apostrofato con la frase "Bastardo ci hai fatto perdere la partita". Dalle risultanze istruttorie, pur avendo esaminato con la massima attenzione le argomentazioni della reclamante, espresse sia per iscritto che verbalmente in modo puntuale e ottimamente argomentato, la Commissione ritiene di poter cogliere il convincimento assoluto che gli aggressori fossero sostenitori della società Campo Boario. Militano in tal senso una serie univoca e concordante di indizi: risultato della gara, andamento della stessa, circostanze in cui era maturata l'unica rete, andamento disciplinare con l'adozione di ben tre espulsioni, di cui una per gravissime proteste e minacce all'Arbitro, reiterate proteste dei tifosi della reclamante presenti in tribuna ed una prova certa rappresentata dalla frase pronunciata da uno degli aggressori che lo identifica sicuramente come sostenitore della squadra soccombente nella partita. L'unica circostanza che potrebbe indurre a qualche dubbio è rappresentata dal fatto che l'episodio si è svolto in campo avverso ed in una zona interclusa ai sostenitori, ma anche tale fatto, di per se spiegabile anche con l'astuta introduzione in zona non visibile, attraverso la recinzione, viene però spiegato dall'Ufficio Indagini dalla scarsa idoneità dell'addetto al cancello di accesso dalle tribune al recinto degli spogliatoi, la cui sorveglianza era facilmente eludibile. Di fronte a tali emergenze, quindi, non può sussistere alcun ragionevole dubbio sull'appartenenza degli aggressori al Campo Boario. Ciò provato ed assunto si deve analizzare la misura della sanzione. Ritiene la Commissione che il Giudice di primo grado ha ben applicato il principio della recidiva che, nella specie, è reiterata e specifica. In poco più di un anno solare, corrispondente ad una trentina di gare ufficiali, la società reclamante si è resa protagonista di ben tre episodi di aggressione, perpetrati da sostenitori e/o tesserati di grave aggressione all'Arbitro che in tutte le occasioni hanno comportato conseguenze fisiche rilevanti a carico degli stessi. Oltre all'episodio descritto, vi sono state un'aggressione messa in atto da sostenitori in cui l'Arbitro veniva colpito con un forte pugno alla nuca, ed in un'altra occasione il direttore di gara è stato colpito da vari tesserati, sempre con conseguenze che, seppur non della gravità di quella che oggi ci occupa, non possono certo dirsi irrilevanti. Quelle esigenze di adeguamento della pena all'intento. oltre che sanzionatorio, anche didattico e di invito alla resipiscenza che la reclamante invoca, sono già state tenute presenti nelle occasioni precedenti, senza che però i sostenitori ed i tesserati della reclamante ne facessero tesoro, anzi sono state tenute in assoluto non cale, tanto da produrre gesti ancor più gravi e riprorevoli, senza che i tesserati presenti si sentissero in dovere di intervenire per attenuarne la portata. Queste essendo le risultanze in punto di fatto e di diritto dell'istruttoria espletata, particolarmente accurata proprio in rapporto alla misura della sanzione irrogata, la Commissione ritiene di non poter concedere sconti rispetto alla decisione assunta dal Giudice di primo grado. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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