COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Prima categoria CAPRANICASUTRI – CIVITAVECCHIA CALCIO SRL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Prima categoria CAPRANICASUTRI - CIVITAVECCHIA CALCIO SRL La Soc. CIVITAVECCHIA CALCIO, dopo aver preannunciato reclamo, ha presentato nei termini rituali ricorso in ordine alla mancata disputa della gara, addossando la responsabilità alla squadra di casa. La reclamante pone in evidenza nel proprio ricorso che l'incontro non si è svolto esclusivamente perchè il dirigente locale si rifiutava di effettuare le segnature del campo ricoperto da un leggero strato di neve. A quel punto l'arbitro, dopo vari tentativi e discussioni avute con i dirigenti delle squadre ed in particolare la totale mancanza di collaborazione da parte dei rappresentanti della Società ospitante dichiarava inagibile il campo di giuoco e non dava inizio all'incontro. Per tale motivo chiede la Soc. CIVITAVECCHIA la vittoria a tavolino dell'incontro in oggetto. Dagli atti ufficiali ed anche da un supplemento di rapporto appositamente richiesto è emerso che l'incontro non si è svolto per l'impraticabilità del campo di giuoco ricoperto di neve e che anche la presenza delle linee non avrebbe permesso la regolare disputa della gara. Premesso quindi che le lagnanze esposte dalla reclamante non trovano conferma negli atti ufficiali, questo Organo Giudicante fa presente che il giudizio dell'arbitro sulla praticabilità del terreno di giuoco è insindacabile, investendo esso un accertamento tecnico che è di sua esclusiva competenza. Tutto ciò premesso, questo Organo di Giustizia Sportiva decide a) di respingere il reclamo avanzato dalla Soc. CIVITAVECCHIA CALCIO e di ordinare quindi il recupero dell'incontro dando mandato al Comitato Regionale per i connessi adempimenti di competenza. La tassa si incamera.
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