COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’U.S. ZAGAROLO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI MANFRE’ MIRKO E MADONNINI MICHELE E DEL DIRIGENTE PIANGERELLI MASSIMO NELLA GARA CASTELVERDE – ZAGAROLO DEL 15-2-2004 CAMPIONATO 1^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL'U.S. ZAGAROLO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI MANFRE' MIRKO E MADONNINI MICHELE E DEL DIRIGENTE PIANGERELLI MASSIMO NELLA GARA CASTELVERDE - ZAGAROLO DEL 15-2-2004 CAMPIONATO 1^ CATEGORIA. Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la U.S. Zagarolo ha dedotto la posizione irregolare dei calciatori e del dirigente indicati in epigrafe in quanto tesserato come tecnici con la Lodigiani Calcio. La società Castelverde, peraltro fuori dei termini assegnati dal CGS ha inoltrato proprie controdeduzioni con le quali contesta le asserzioni di controparte. Preliminarmente deve rilevarsi che la posizione del dirigente accompagnatore ufficiale Massimo Piangerelli è ininfluente ai fini del risultato della gara e l'eventuale posizione irregolare non comporterebbe comunque l'accoglimento delle domande della reclamante. Per contro la posizione dei calciatori decisamente influente sul risultato è stata attentamente valutata dalla Commissione Disciplinare. Le risultanze documentali in atti escludono che il calciatore Madonnini sia tesserato a qualsiasi titolo con altra società. Infatti lo stesso non è iscritto nei ruoli del settore tecnico e non figura nel censimento della società Lodigiani Calcio. Il calciatore Manfrè Mirko, invece, pur non essendo anch'egli iscritto nei ruoli del settore tecnico, figura quale Responsabile Tecnico Provinciale del Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico e quale dirigente nel censimento della Lodigiani Calcio s.r.l. quale dirigente responsabile della scuola calcio. Il calciatore Manfrè, quindi, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante non è tesserato come tecnico ma quale dirigente con la società Lodigiani Calcio s.r.l. ed, inoltre, deve essere considerato tesserato della F.I.G.C. con la qualifica sopra descritta . La posizione del calciatore deve quindi essere considerata non regolare, così come affermato dalla reclamante, anche se per motivazioni diverse. Infatti la nuova dizione dell'articolo 21 comma 4 delle NOIF non consente il tesseramento quali calciatori dei dirigenti, quando si tratti di società diverse ma appartenenti alla stessa Lega, ovvero per società che svolga attività di puro settore. Nella specie però la società Lodigiani Calcio s.r.l. è affiliata a Lega diversa, precisamente alla Lega Nazionale Professionisti di Serie C e, pertanto, la posizione del calciatore deve considerarsi regolare sotto tale profilo. Per contro la funzione di componente di organo tecnico della F.I.G.C. è incompatibile con quella di calciatore; infatti l'articolo 10 n. 7 delle N.O.I.F. consente la doppia funzione di dirigente federale e di dirigente di società, seppur con le stringenti limitazioni funzionali previste nella norma, mentre non consente naturalmente la coesistenza tra l'appartenenza alla struttura federale e la partecipazione all'attività agonistica, addirittura come calciatore, peraltro in una società che svolge attività federale anche in ambito giovanile. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA · di accogliere il reclamo comminando alla società Castelverde la punzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di € 100,00; · di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale Piangerelli Massimo sino al 1-4-2004 · di inibire il Sig. Manfrè Mirko, ai sensi dell'articolo 10 n. 7 delle N.O.I.F. sino al 1-4-2004 · La tassa reclamo va restituita.
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