COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SANTA RUFINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2004 A CARICO DEL CALCIATORE CRISTIAN COLANTONI E DI INIBIZIONE FINO AL 31.5.2004 DEL SIG. GIORGIO COLANTONI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON COM. UFF. N. 25 DELL’11.3.2004 (Gara: BORGO QUINZIO – SANTA RUFINA del 6.3.2004 – Camp. Jun. Prov.le RI)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SANTA RUFINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2004 A CARICO DEL CALCIATORE CRISTIAN COLANTONI E DI INIBIZIONE FINO AL 31.5.2004 DEL SIG. GIORGIO COLANTONI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON COM. UFF. N. 25 DELL’11.3.2004 (Gara: BORGO QUINZIO – SANTA RUFINA del 6.3.2004 – Camp. Jun. Prov.le RI) La Commissione Disciplinare, § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § la Società S. RUFINA ricorre avverso le sanzioni indicate in epigrafe inflitte al calciatore CRISTIAN COLANTONI e al Presidente della Società stessa GIORGIO COLANTONI sul riflesso che gli atti ufficiali prospettano una situazione molto più grave di quella che in realtà si è verificata. § Al riguardo del calciatore la reclamante osserva che il Giudice Sportivo non ha tenuto conto evidentemente della grave provocazione dell’avversario che è stato poi oggetto della reazione del COLANTONI. § Tanto considerato la Società ricorrente chiede una riduzione della squalifica. Tale richiesta non si appalesa del tutto infondata. § Quanto all’inibizione inflitta al Presidente la società stessa, pur ammettendo che il suo dirigente è entrato in campo invitando i suoi giocatori ad abbandonarlo, nega che, successivamente a tale evento, questi si sia issato sulla rete di recinzione profferendo frasi ingiuriose anche all’indirizzo del direttore di gara e ponendo in essere le condizioni di una rissa con i sostenitori locali. Il Sig. GIORGIO COLANTONI, a detta della società, è stato operato di menisco per cui non potrebbe arrampicarsi su alcunché. § Conclude la reclamante per la riduzione dell’inibizione e ciò anche nell’interesse dei giovani calciatori che non sarebbero più seguiti a dovere. § Questa Commissione, rigettate tutte le altre osservazioni e contestazioni; § Considerata ogni altra circostanza DELIBERA § di ridurre la squalifica inflitta al calciatore CRISTIAN COLANTONI al 30 giugno 2004 e di ridurre altresì, l’inibizione comminata al Sig. GIORGIO COLANTONI fino al 30 aprile 2004. § La tassa di reclamo va restituita.
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