COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 69 del 19/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE SCAURI MINTURNO – CECCANO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 69 del 19/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE SCAURI MINTURNO - CECCANO L'U.S. SCAURI MINTURNO, dopo aver dato seguito al preannuncio, ha inoltrato tempestivo ricorso nei termini avverso la regolarità di svolgimento della gara in oggetto. Sostiene la ricorrente che la Soc. CECCANO ha schierato nel corso dell'incontro soltanto cinque calciatori nati dal 1.1.1979 in poi, invece dei sei stabiliti dalle norme regolamentari. Chiede la reclamante che vengano adottati i provvedimenti del caso. Visti gli atti ufficiali dall'esame dei quali in effetti si rileva che ad inizio gara la Società CECCANO ha schierato cinque calciatori nati dal 1.1.1979 in poi ed esattamente FRATANGELI ALESSIO (14.7.1984), RU GGIERO CRISTIANO (31.8.1980), DE SIMONE MATTEO (5.1.1982), BRUNI EMANU ELE (6.1.1984), PIZZUTI MARCELLO (12.2.1984), contravvenendo in tal modo a quanto fissato con il Com. Uff. n. 1 del 1.7.2003 pag. 5 laddove si stabilisce l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata dell'incontro almeno sei calciatori nati dal 1 gennaio 1979 in poi. Questo Organo Giudicante, dopo aver verificato presso l'Ufficio Tesser amenti l'esattezza degli estremi della data di nascita dei partecipanti alla gara indicati nella distinta presentata all'arbitro, non può che confermare quanto denunciato dall'U.S. SCAURI MINTURNO con il presente ricorso. Tutto ciò premesso, visto l'art. 12 comma 5 del CGS SI DECIDE a) di accogliere il reclamo presentato dall'U.S. SCAURI MINTURNO e di infliggere quindi alla soc. CECCANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. La tassa di reclamo si restituisce.
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