COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 18.02.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMITATO REGIONALE FRIULI/VENEZIA GIULIA: GRASSI BRUNO, BOLZONELLO SERGIO, DAL MAS GIOVANNI, TURRIN SILVANO e BEAN MARCO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 18.02.2004 www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMITATO REGIONALE FRIULI/VENEZIA GIULIA: GRASSI BRUNO, BOLZONELLO SERGIO, DAL MAS GIOVANNI, TURRIN SILVANO e BEAN MARCO.
Il deferimento e lo svolgimento del procedimento: Con atto 14 aprile 2003 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti alcuni Amministratori del Comitato Regionale F.V.G. e i Revisori effettivi e supplenti sigg.ri GRASSI Bruno, BOLZONELLO Sergio, DAL MAS Giovanni, TURRIN Silvano e BEAN Marco per rispondere, gli ultimi cinque, “nelle rispettive qualità di Presidente (Grassi) e di Componenti (gli altri quattro) del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R. FVG nelle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 della violazione dell’art. 16 lett. e) del Regolamento della L.N.D., per avere posto in essere tutte le condotte descritte nella parte motiva e, fra l’altro, per essere venuti meno: ai doveri di controllo dell’attività economica finanziaria del C.R. FVG; alla diligenza richiesta nell’espletamento dell’incarico; all’obbligo di veridicità delle loro attestazioni; all’osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D., dei Comitati e delle Divisioni”.
La C.D. presso la L.N.D. si pronunciava, con delibera pubblicata sul C.U. n°11 del 04.08.2003, riconoscendo la responsabilità di tutti i deferiti e inferendo sanzioni che, per gli Amministratori, andavano dalla ammonizione con diffida alla inibizione per due mesi; per i Revisori, andavano graduando le inibizioni dagli undici ai cinque mesi.
Né gli Amministratori né la Procura Federale impugnavano la decisione; i Revisori Grassi, Bolzonello, Dal Mas e Bean, invece, appellavano la pronuncia avanti alla CAF. Successivamente lo stesso Revisore Turrin interponeva appello avverso la medesima decisione.
Con prot.12/241 nt/disc del 13 agosto 2003 la C.D. presso la LND rimetteva alla CAF “gli atti originali relativi al deferimento della Procura Federale a carico di Grassi … Bolzonello … Dal Mas … Turrin e Bean …”.
Con provvedimento 16.09.2003, pubblicato in C.U. n°8/c del 16.09.2003, la CAF, riuniti i reclami dei cinque Revisori, così provvedeva: “annulla le impugnate delibere per quanto di ragione, rinviando alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia per il rinnovo del giudizio di primo grado”.
Riteneva, infatti, la CAF che l’eccezione sollevata dalla difesa dei Revisori Grassi, Bolzonello, Dal Mas e Bean, che eccepiva la incompetenza dell’Organo giudicante di primo grado (Commissione Disciplinare nazionale presso la LND) a cui gli incolpati erano stati deferiti, “risulta non priva di margini di fondatezza, nei limiti dell’interesse degli attuali appellanti …”
Le memorie difensive: tutti i deferiti facevano pervenire nei termini le proprie difese scritte: Grassi, Dal Mas, Bolzonello e Bean si sono fatti patrocinare dall’avv. Elisabetta Mizzau del Foro di Udine; Turrin si è fatto patrocinare dall’avv. Mattia Grassani, del Foro di Bologna.
Il dibattimento: al dibattimento del 10 gennaio 2004, avanti alla Commissione Disciplinare sono comparsi i deferiti Grassi e Dal Mas, assistiti dall’avv. Elisabetta Mizzau, nonché Turrin, assistito dall’avv. Giuseppe Febbo, in sostituzione dell’avv. Mattia Grassani; la Procura Federale era rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale avv. Paolo Rosa, che ha depositato in sede dibattimentale una breve memoria nonché gli estratti di due sentenze della Cassazione Penale.
Dopo un vivace ma composto dibattimento, in cui tutte le parti hanno avuto modo di esporre le proprie rispettive posizioni, e di esternare alla Commissione Disciplinare la loro versione sull’esatto svolgersi dei fatti, si è passati alla requisitoria della Procura Federale e alle difese dei deferiti.
La Commissione Disciplinare si è riservata di provvedere.
Le richieste della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale preliminarmente ha manifestato “serie perplessità” sul fatto che la Commissione Disciplinare non abbia ritenuto di notificare atti di contestazione anche agli altri Dirigenti Amministratori già deferiti e già ritenuti responsabili dalla C.D. presso la LND, ritenendo applicabile la previsione di cui all’art. 587 Cod. Proc. Pen. (che nel processo penale estende l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché fondata su motivi non esclusivamente personali, in modo che essa possa giovare anche agli altri imputati) ed ha concluso solo chiedendo la sanzione della inibizione per tutti i Revisori, sia effettivi che supplenti, come segue: Grassi mesi ventiquattro; Bolzonello mesi venti; Dal Mas mesi diciotto; Turrin mesi dieci; Bean mesi nove.
Le conclusioni della difesa: la difesa dei deferiti Grassi, Dal Mas, Bolzonello e Bean, a cui si è associata la difesa del deferito Turrin, ha concluso per la assoluzione dei deferiti ricordando, ad ogni evenienza, che gli stessi avevano effettivamente già scontato l’inibizione per il periodo dal 05.08.2003 (giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento immediatamente esecutivo di inibizione, pronunciato dalla C.D. presso la LND) fino al 17.09.2003 (giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento della CAF che annullava “per quanto di ragione” la decisione del Giudice di Primo Grado), così per 42 giorni effettivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
· Considerazioni preliminari: Preliminarmente la Commissione Disciplinare deve respingere l’eccezione della Procura Federale in ordine alla mancata notifica dell’atto di contestazione agli Amministratori del C.R. FVG, che erano stati deferiti in origine assieme ai Revisori ma che, non avendo impugnato la pronuncia della C.D. presso la LND, vi avevano dato acquiescenza. Il sostituto Procuratore Federale, nell’illustrare i motivi di eccezione, ha depositato copia di alcuni provvedimenti della Cassazione Penale che, a suo dire, integravano perfettamente il caso in questione.
La Commissione Disciplinare FVG ritiene che in questa sede non possano trovare riscontro le specifiche norme procedurali penali, in quanto la questione verte non in tema di reati, bensì eventualmente in tema di violazioni disciplinari-deontologiche. Infatti, pur trattando sempre di amministrazione della giustizia, e quindi di attività tesa all’accertamento di violazioni e alla repressione delle condotte che trasgrediscono norme di condotta, è ben diverso il processo penale (che rispetta in termini assoluti l’insopprimibile diritto di difesa dell’imputato, con principio espresso proprio per il processo penale dall’art. 111 Costituzione della Repubblica Italiana e che, tra l’altro, in proposito all’eccezione sollevata, prevede la sospensione delle pene comminate in primo grado), dal processo disciplinare sportivo (che ha come primaria esigenza ispiratrice la rapidità dei procedimenti, non vanta la medesima attenzione costituzionalmente garantita al diritto di difesa, e che prevede pragmaticamente l’immediata esecutività delle sanzioni di primo grado cfr. art. 17 C.G.S.).
La Commissione Disciplinare FVG ritiene che l’Ordinamento Sportivo debba, sì, recepire i principi che ispirano l’Ordinamento Giudiziario Ordinario, ma solo qualora esso manifesti delle lacune. Piace ricordare, in proposito, il principio che ispira i giudizi disciplinari all’interno degli Ordini Professionali, massimato dal Consiglio Nazionale Forense il 28 dicembre 2001, n. 310, secondo cui “Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme della legge professionale. e, in mancanza, dalle norme del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto quando la legge professionale vi faccia espresso rinvio ovvero sorga l'esigenza di applicare istituti che abbiano il loro regolamento nel codice di procedura penale”. Peraltro, la stessa Corte di Cassazione (Cass. civile, sez. un., 12 giugno 1998, n. 558) si è pronunciata nel senso che “Nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che per ogni singolo istituto sono dettate dalla legge professionale. In mancanza sono applicabili le norme del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto quando la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.” E tale impostazione viene da decenni di esperienze conformi: ricordiamo la sentenza, pronunciata dalla Cassazione ancora una volta a Sezioni Unite, il 16.01.1941 n°163, secondo cui il procedimento disciplinare, sotto il profilo normativo, è retto da una particolare procedura “che non è né quella civile, né quella penale, ma costituisce un sistema risultante dalle norme di entrambe le procedure, con prevalenza di quella civile”.
Anche nella giustizia disciplinare degli Ordini Professionali la materia del contendere, come nella fattispecie, è di natura deontologico-disciplinare, per cui il sistema sopra delineato può tranquillamente essere recepito dalla giustizia sportiva.
Un’ulteriore esigenza viene in rilievo per escludere che le singole e specifiche norme dei Codici di Giustizia Ordinari possano trovare spazio di per sé ed asetticamente nell’ambito dei regolamenti federali: il principio di garanzia assolutamente primaria di qualsivoglia Ordinamento Positivo portato nel nostro Ordinamento dall’art. 111 Cost. per cui “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. E la procedura, nell’Ordinamento Sportivo, è dettata dalle norme scritte specifiche stabilite dalle Carte Federali, prima che dalle norme specifiche pensate per i procedimenti ordinari.
Ebbene, a norma dell’art. 10 N.O.I.F., i Revisori dei conti sono a tutti gli effetti “dirigenti federali” in quanto, con funzioni non retribuite, quali componenti, costituiscono un collegio di controllo di un organismo federale. L’art. 16 Reg. LND, tra l’altro, al suo ultimo comma del punto e), prevede per i Revisori che “in caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva”. Il C.G.S. prevede specifica disciplina per i giudizi in tema di “violazioni in materia gestionale ed economica” agli art. 36, 37 e 38.
L’art. 38 prevede che l’appello “è proponibile dalle parti interessate, dalla Procura Federale, dai terzi che abbiano un interesse, anche indiretto”.
Ebbene, i soli cinque Revisori deferiti hanno interposto appello avverso la decisione della C.D. presso la LND: non lo hanno fatto gli Amministratori sanzionati e non lo ha fatto la Procura Federale.
L’art. 33/4 C.G.S., nel descrivere i procedimenti avanti alla Commissione d’Appello Federale, recita: “La C.A.F. ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati”. I capi della decisione espressamente e specificamente impugnati sono stati (oggettivamente) solo quelli inerenti (soggettivamente) i Revisori. Nella vigenza dell’art. 33/4 C.G.S., è di tutta evidenza che non possa trovare spazio il difforme principio, dato dalla evocata norma del Codice di Procedura Penale, nel procedimento disciplinare sportivo. Nel rapportare specificamente la norma di cui all’art. 587 Cod. Proc. Pen. alla fattispecie, infatti, verifichiamo che, lungi dal rendere partecipe il coimputato non appellante di un beneficio, l’estensione dell’appello ai non appellanti avrebbe rimesso in gioco, senza iniziativa di alcuno, la loro posizione relativa ad un fatto per il quale tutti loro erano già stati giudicati, tutti avevano accettato la punizione (così come la Procura Federale non la aveva impugnata), e addirittura gli inibiti avevano già finito di scontare la loro sanzione.
Da ciò, questa Commissione Disciplinare ritiene chiaramente che la decisione presa dalla C.D. presso la LND è stata annullata solo con riguardo alle posizioni degli appellanti, mentre è cosa giudicata e, quindi, definitiva in relazione alle posizioni degli Amministratori.
Tale convinzione viene rafforzata dal fatto che la C.D. presso la LND, come visto, ha trasmesso alla CAF con prot.12/241 nt/disc del 13 agosto 2003 solamente “gli atti originali relativi al deferimento della Procura Federale a carico di Grassi … Bolzonello … Dal Mas … e Bean …”, e non gli atti riguardanti gli Amministratori che non avevano appellato; e tale medesima convinzione viene consolidata dalla sentenza della CAF che rinvia gli atti medesimi a questa Commissione Disciplinare dopo aver annullato “le impugnate delibere” (e non l‘intero provvedimento” della C.D. presso la LND), “per quanto di ragione” e non “sic et simpliciter”.
Superato lo scoglio preliminare della pretesa “dimenticanza” della posizione degli Amministratori, questa Commissione Disciplinare può ora entrare nel merito del fatto contestato e rilevare quanto segue:
GRASSI: è stato presidente del Collegio dei Revisori dei conti del C.R. F.V.G. nelle stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003;
BOLZONELLO: è stato componente effettivo per la sola stagione 1999/2000 e supplente per le ultime tre;
DAL MAS: è stato componente effettivo in tutte e quattro le stagioni sportive;
TURRIN: è stato componente effettivo non per carica elettiva ma quale designato dalla Presidenza della LND nelle ultime tre stagioni sportive;
BEAN: è stato solamente componente supplente in tutte e quattro le stagioni sportive.
I cinque Revisori, nelle rispettive qualità sopra indicate, sono stati tutti deferiti per rispondere della violazione dell'art. 16, lett. e), del Regolamento della L.N.D., per avere posto in essere le condotte descritte nella parte motiva e, fra l'altro, per essere venuti meno: ai doveri di controllo dell'attività economica finanziaria del C.R. F.V.G.; alla diligenza richiesta nell'espletamento dell'incarico; all'obbligo di veridicità delle loro attestazioni; all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D., dei Comitati e delle Divisioni.
In assenza di una specifica regolamentazione diversificata, va negata la distinzione pretesa dal Revisore Turrin, di nomina dal presidente della LND, tra la sua posizione e quella degli altri Revisori di origine elettiva: l’Organo Collegiale di Controllo è costituito da tre membri, un presidente e due componenti. Non c’è differenza di funzioni né di doveri tra i componenti eletti dall’assemblea delle società e il componente nominato dal presidente della LND. Non c’è, così, motivo perché tali posizioni vengano differenziate neppure sotto l’aspetto deontologico-disciplinare.
Va, al contrario, assolutamente sposata la diversificazione, richiesta e sottolineata dalla difesa di Bean e Bolzonello, tra componenti effettivi e componenti supplenti. In particolare, alla luce della normativa civilistica in materia, che l’Ordinamento Sportivo in questo caso deve intuitivamente recepire, i sindaci supplenti sono chiamati alle funzioni di sindaco effettivo solo in determinati casi previsti dal codice civile (Art. 2401: “In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco”) restando, sino al momento di investitura, del tutto esclusi da ogni funzione attiva e, conseguentemente, da ogni sorta di responsabilità per il loro ruolo.
· Il fatto: nel corso della riunione del Collegio dei Revisori del C.R. FVG tenutasi presso il C.R. FVG il giorno 11.10.2002, il Collegio, composto dagli effettivi Grassi, Dal Mas e Turrin (alla presenza del revisore supplente Bean), rilevava tra l’altro che le voci crediti per accantonamenti e debiti per accantonamenti riportavano un importo “ben più elevato rispetto a quelli appostati negli esercizi precedenti”, e non era supportata “da una dettagliata e documentata elencazione che consenta di accertare il rispetto del principio di competenza temporale dei costi e dei ricavi imputati al rendiconto”. Chiedeva agli addetti amministrativi del Comitato gli opportuni chiarimenti in merito ad alcuni capitoli di spesa i cui valori manifestavano un andamento anomalo rispetto a quelli degli esercizi amministrativi precedenti e, non avendo ottenuto pronto riscontro, aggiornava la seduta “per completare il proprio controllo”. Il Collegio dei Revisori, nelle persone dei tre componenti effettivi Grassi, Dal Mas e Turrin, si riuniva il 28 ottobre 2002 presso il C.R. FVG, e dava atto che nei giorni intermedi tra le due riunioni il presidente Grassi “aveva avuto una lunga serie di contatti con gli uffici” amministrativi del C.R. in esito ai quali appariva, tra l’altro, che il dettaglio fornito dalla addetta del C.R. dava un saldo di oltre tre volte inferiore all’ammontare dei crediti per accantonamenti. Interveniva ad ore 19.00 il Presidente del C.R. e riferiva ai Revisori che la responsabile amministrativa del C.R. gli aveva riferito di non essere in grado di “fornire giustificazioni di quanto richiesto dal Collegio dei Revisori per la parte relativa ai crediti in quanto la stessa avrebbe, per sua stessa dichiarazione, prelevato in più occasioni negli ultimi tempi somme di danaro dai conti correnti intestati al Comitato e di aver utilizzato tali importi a scopi personali”. La stessa addetta ha reso ampia e verbalizzata confessione al Collegio dei Revisori il giorno stesso.
Informata la Presidenza della LND della gravità del caso, attraverso il Componente Turrin, per delega del Collegio dei Revisori, questa ha prontamente incaricato due tecnici, verificatori amministrativi e contabili, di effettuare una ricognizione amministrativo contabile e di redigerne una relazione. Tale documento depone che i due tecnici, congiuntamente al Collegio dei Revisori nelle persone dei sig.ri Grassi e Dal Mas, alla presenza del responsabile amministrativo f.f. e del presidente del C.R. FVG, hanno “fotografato” la situazione venutasi a creare in C.R. in esito agli eventi imputabili alla detta collaboratrice. In particolare, i due Revisori Grassi e Dal Mas si sono attivati in prima persona mettendo a disposizione dei tecnici incaricati ogni mezzo ed il loro tempo. L’esito della ricognizione, è fatto accertato, ha portato al riconoscimento di un rilevantissimo ammanco giostrato sul conto anticipi dalla sola medesima collaboratrice che, da oltre trent’anni e fino a quel momento, era stimata persona che godeva di estrema fiducia dal Comitato Regionale integralmente considerato: dagli Amministratori come dalle Società.
Questa Commissione Disciplinare, letto il corposo dossier portato in giudizio dall’Ufficio Indagini, lette le complete difese dei Revisori, valutate le circostanze, preliminarmente riconosce che l’Organo di controllo ha effettivamente e concretamente operato nel frangente: è stato proprio il controllo effettuato dal Collegio dei Revisori e la specifica pressante richiesta della idonea documentazione che il Collegio ha fatto alla collaboratrice che ha fatto emergere l’ammanco.
Sotto quest’aspetto, nell’ottobre 2002 il Collegio ha correttamente operato.
Il compito dei Revisori era quello di effettuare verifiche a campione, e non verifiche di ogni singola voce, per evidenti motivi. E risulta dagli atti che i Revisori abbiano effettivamente eseguito i periodici controlli a campione, con ciò provvedendo ai loro doveri di controllo dell’attività economica finanziaria esercitata dal C.R. FVG.
A parere di questa Commissione Disciplinare le “malefatte” della collaboratrice del C.R. non potevano essere oggetto di pronta analisi da parte dei Revisori, anzi al contrario erano di difficile rilevabilità, e ciò per fatti concludenti in considerazione del fatto che neppure gli amministratori avevano avuto modo di accorgersene.
Questo passaggio ci dà contezza che non è stata dimostrata una particolare carenza della diligenza richiesta nell’espletamento dell’incarico.
In ordine al bilancio preventivo, ricordiamo che lo stesso veniva approntato dagli Amministratori, i quali avevano all’uopo delegato l’incombenza proprio alla fidatissima trentennale collaboratrice che poi si è scoperto essere l’artefice dell’ammanco. Questa, andando a gonfiare esclusivamente il conto spese arbitrali, aveva un relativamente facile compito, data la grande movimentazione che impegna una attività quale quella dell’intera Regione Friuli Venezia Giulia.
Ovviamente la stessa collaboratrice, vista la grande esperienza in materia, badava bene di far lievitare il conto di anno in anno per dare una apparente continuità al disavanzo, in modo tale da non creare improvvisi sbalzi che potessero destare sospetti.
Solo nell’ultimo anno è stata rilevata una sproporzione che, come detto, ha provocato immediatamente l’attenzione del Collegio, il quale ha stretto alle sue responsabilità la malfidata collaboratrice e ha denunciato il fatto alla LND.
La Procura contesta specificatamente ai Revisori due negligenze: l’aver omesso di raffrontare le voci di uscita con le pezze giustificative e l’aver firmato i bilanci (consuntivo e preventivo) e la relazione del Collegio dei Revisori, senza aver appurato l’esistenza dell’ammanco. Gli ammanchi, è stato accertato, interessavano esclusivamente il conto “anticipi spese arbitrali” e non altri conti, sì che il bilancio del C.R. FVG risultava sempre formalmente regolare e, cosa rara, sempre in attivo.
Nel conto “anticipi spese arbitrali” figuravano rimborsi pagati agli arbitri e non ancora addebitati dalla LND al conto liquidità acceso presso la LND stessa per ogni C.R..
Tale voce, per il vero, non poteva essere documentata in bilancio in quanto, come emerge ad esempio dalla comunicazione 6 giugno 2003 della LND indirizzata al Presidente del C.R. FVG avente ad oggetto proprio i costi di designazione arbitrale, allegata dalla difesa dei Revisori, la comunicazione definitiva dell’ammontare delle spese arbitrali viene contabilizzata dalla LND con estremo ritardo: nella detta lettera, addirittura, si dichiara che “provvediamo pertanto ad addebitare il Vostro conto liquidità presso di noi per l’importo di Euro 5.744, 07 di cui : saldo stagione sportiva 1999/2000 euro –268,52 ; saldo stagione sportiva 2000/2001 euro 6.012,59”.
E’ evidente che, se la LND comunica al Presidente del C.R. solamente nel giugno 2003 quale sia stato il saldo della stagione sportiva 1999/2000, la voce relativa nel bilancio 1999/2000 non poteva assolutamente entrare per mancanza del dato contabile. Sulla specifica conoscenza di questa prassi ha fatto affidamento la malfidata collaboratrice per trarne indebito vantaggio.
La contestazione è però fondata qualora si consideri che nelle conclusioni della relazione dei tecnici ricognitori si rilevano anche alcune violazioni formali nella tenuta dei libri e nella documentazione contabile, nonché modeste carenze nella tenuta dei documenti giustificativi. Ma soprattutto ritiene la Commissione Disciplinare che la colpa addebitabile al Collegio stia nel non aver colto per tempo il lievitare ingiustificato del “conto anticipi per spese arbitrali” nei controlli (pur eseguiti) degli anni precedenti. Una attenzione ed una diligenza maggiori, infatti, avrebbero potuto accertare quasi sul nascere le colpe della collaboratrice, ovvero relegarle, nel tempo e nelle dimensioni, in termini molto più modesti.
· Quantificazione delle sanzioni: accertata la colpa dei deferiti, la Commissione Disciplinare ritiene di dover ricercare i parametri per la quantificazione della sanzione nell’esperienza di precedenti giurisprudenziali che abbiano interessato violazioni commesse da Dirigenti Federali. Tre casi recenti sono stati rinvenuti, e si riferiscono alle decisioni della C.D. presso la LND nei suoi C.U. n° 11/2002 (caso C.R. Liguria con sanzione di 15 giorni all’amministratore deferito per un caso completamente diverso); nel C.U. 11/2003 (in questo medesimo giudizio, la sanzione comminata era stata di due mesi di inibizione al Presidente del C.R. e di un mese al Vice Presidente, e ammonizione con diffida per gli altri Amministratori); e nel C.U. 38/2003 (caso C.R. Basilicata per gravi irregolarità di gestione ascrivibili direttamente ai deferiti, che hanno portato ad un ingente disavanzo; in tale caso, alcuni Revisori (non tutti) sono stati ritenuti responsabili non solo della violazione dell’art. 16 lett. e) Reg. LND, ma anche di ingerenze nella gestione del C.R., e sono stati sanzionati con l’inibizione da due mesi ad un anno, escluso il riconoscimento di attenuanti). Nessuna di queste pronunce è mai stata impugnata dalla Procura Federale.
Sproporzionate e non sufficientemente motivate appaiono le richieste della Procura Federale, che non differenzia tra sindaci effettivi e supplenti e che non distingue quale sia stato l’apporto dei singoli deferiti nel tempo.
La Commissione Disciplinare ritiene accertata la responsabilità per i fatti ascritti solamente in capo ai deferiti Grassi, Dal Mas, Turrin e Bolzonello, esclusa per i motivi sopra indicati ogni responsabilità in capo al sindaco supplente Bean, e riconosce loro l’attenuante di cui all’art. 14/c C.G.S. per aver dato tutti un concreto contributo decisivo per impedire la prosecuzione del fatto e per aver portato alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso ed all’identificazione della responsabile.
La sanzione applicabile è quella indicata dall’art. 14/e C.G.S.; la quantificazione viene differenziata tra i singoli deferiti come da dispositivo, ricordando che tutti i deferiti hanno già scontato per questo medesimo fatto 42 giorni di inibizione dei quali, in sede di esecuzione, si dovrà necessariamente tenere conto:
Grassi: quale presidente del Collegio dei Revisori per tutti e quattro gli anni oggetto di indagine, deve considerarsi il maggiore responsabile dell’attività del Collegio; Dal Mas: ha partecipato negli anni pressoché a tutte le sedute del collegio dei Revisori; Turrin: è stato revisore designato solamente per tre anni dal 19.03.2001 al 16.12.2002, nel qual periodo ha partecipato saltuariamente alle sedute del collegio dei Revisori; Bolzonello: è stato sindaco effettivo solamente fino al 04.11.2000 e, successivamente, sindaco supplente. Nel periodo di sua attività quale componente effettivo, gli ammanchi erano ancora poca cosa, di ben difficile riscontro.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Regionale FVG, ritenuta la fondatezza degli addebiti contestati ai deferiti Grassi, Dal Mas, Turrin e Bolzonello, richiamate in fatto ed in diritto le motivazioni che precedono, infligge a:
¨ GRASSI Bruno: l’inibizione per mesi due;
¨ DAL MAS Giovanni: l’inibizione di mesi uno e mezzo;
¨ TURRIN Silvano: l’inibizione di mesi uno;
¨ BOLZONELLO Sergio l’ammonizione;
ritenuta la mancanza di responsabilità del sindaco supplente,
¨ proscioglie dall’addebito BEAN Marco.
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