COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 56 del 5/2/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 56 del 5/2/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE Il Procuratore Federale, § esaminati gli atti dell’Ufficio Indagini relativi alla gara FORMIA – COLLEFERRO, disputatasi in data 6.4.2003; § rilevato che il comportamento posto in essere dal Commissario di Campo, Sig. FRANCESCO EVANGELISTA, prima, durante e dopo l’incontro, risulta non conforme ai doveri propri della sua funzione, così come delineati specificamente nell’art. 68 delle N.O.I.F. ed in particolare: - non ha provveduto ad allontanare persone stazionanti nel recinto antistante il terreno di gioco, come richiesto più volte dall’arbitro; - ha autorizzato, senza averne facoltà, tre persone a stazionare sul posto, provvedendo solo nel secondo tempo ad allontanarle; - non ha dato ausilio alla terna arbitrale a fine gara, durante i disordini; - non ha provveduto ad annotare i contatti fisici avvenuti al termine dell’incontro; § ritenuto, pertanto, ravvisabile nella condotta del Sig. FRANCESCO EVANGELISTA la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.; § visto l’art. 28 comma 4 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – L.N.D., il sig. FRANCESCO EVANGELISTA, Commissario di Campo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. Ritualmente fissata la data del procedimento e convocato il deferito per l’udienza del 29 gennaio 2004, alle ore 15.30, si è avuta la presenza del Rappresentante del Procuratore Federale, Avv. ALESSANDRO AVAGLIANO. Per il deferito nessuno è comparso né ha presentato deduzioni al riguardo. Il Procuratore Federale, ricostruita puntualmente tutta la vicenda quale risulta dagli atti dell’Ufficio Indagini, ha concluso con la richiesta di inibizione di mesi otto a carico dell’EVANGELISTA. La Commissione, valutati attentamente i fatti come risultano dalla molto ampia e più che documentata relazione dell’Ufficio Indagini, ed accertato la gravità degli stessi, ritiene congrua la richiesta formulata dalla Procura Federale e pertanto DELIBERA § di comminare al Sig. EVANGELISTA FRANCESCO, per i fatti di cui al deferimento, la inibizione per mesi otto.
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