COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEL CALCIATORE GILVANE RAMA, DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIENSE CALCIO E DEL SUO PRESIDENTE CLAUDIO TAGLIAFERRI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEL CALCIATORE GILVANE RAMA, DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIENSE CALCIO E DEL SUO PRESIDENTE CLAUDIO TAGLIAFERRI Il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 10-12-2003 protocollo 227/MZ/vi ha deferito alla Commissione Disciplinare il calciatore GILVANE RAMA per violazione dell’articolo 1 comma 1 C.G.S., per aver prodotto una dichiarazione mendace all’atto del tesseramento per la società A.S. OSTIENSE CALCIO, finalizzata ad ottenere lo status di calciatore extracomunitario mai tesserato per la Federazione estera, pur non avendo i requisiti richiesti, la stessa società A.S. OSTIENSE CALCIO , ai sensi dell’articolo 2 comma 4 CGS ed il suo Presidente TAGLIAFERRI CLAUDIO, ex art. 2 comma 1, per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. L’atto di deferimento veniva ritualmente notificato agli incolpati e veniva fissata la riunione del 12-2-2004 per l’esame del deferimento e l’audizione degli incolpati. I deferiti non facevano pervenire proprie controdeduzioni e si presentava unicamente la società deferita che protestava la propria assoluta buona fede e produceva una dichiarazione di un club brasiliano che svincolava il calciatore sin dal 24 febbraio 1999, aggiungendo altresì che lo stesso è in Italia sin dal 1999 e, quindi, non si riesce a comprendere come possa risultare tuttora tesserato in Brasile per altro club. Alla luce delle risultanze documentali acquisite in atti la responsabilità del calciatore nella violazione ascritta appare pacificamente dimostrata. Infatti il GILVANE ha rilasciato all’atto del tesseramento una dichiarazione con la quale attestava di non essere mai stato tesserato in Brasile. La dichiarazione prodotta dalla società, ben lungi dal discolparlo dimostra invece che era tesserato in Brasile in un periodo antecedente al febbraio 1999. Il GILVANE dunque non poteva giovarsi della disposizione che consente il tesseramento per quegli atleti extracomunitari che non abbiano mai contratto un valido tesseramento nel paese di origine. Rilasciando una dichiarazione mendace si è reso responsabile della violazione ascritta e pertanto deve irrogarsi allo stesso la squalifica nei termini di cui al dispositivo. Alla responsabilità del tesserato non può che seguire quella della società responsabile comunque dei comportamenti anti regolamentari messi in atto dai propri tesserati, nonché del Presidente della società che è direttamente responsabile del tesseramento degli atleti in quanto ha sottoscritto tutti i documenti atti a richiedere il tesseramento, in maniera come si è visto irregolare ed artificiosa. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA di squalificare il calciatore GILVANE RAMA per mesi uno, di comminare alla società A.S. OSTIENSE CALCIO l’ammenda di € 400,00 ed al suo Presidente TAGLIAFERRI CLAUDIO l’inibizione per mesi uno.
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