COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI A CARICO DELLA SOCIETA’ RIPI E PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 CGS A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA SIG. MARCELLO GIORGI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI A CARICO DELLA SOCIETA’ RIPI E PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 CGS A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA SIG. MARCELLO GIORGI
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito la Società RIPI per violazione dell’art. 40 comma 1 della LND in quanto alla data del 10.11.2003 non aveva ancora provveduto al tesseramento di un tecnico abilitato.
Contestualmente veniva deferito anche il Presidente della Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 1 CGS.
La Società deferita non faceva pervenire alcuna risposta.
La Società deferita, benché ritualmente convocata, non si è presentata.
Rileva la Commissione che la Società deferita, oltre ad avere messo in atto un comportamento altamente censurabile, non ha rimesso sinora l’illecito e perpetua la condizione di irregolarità, tanto che potrebbe ipotizzarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti disciplinari, a seguito di ulteriori deferimenti, con ciò giustificando pienamente una congrua sanzione pecuniaria.
Appare inoltre provata la responsabilità diretta del Presidente della Società, legalmente responsabile del tesseramento di tecnici e calciatori.
Tutto ciò premesso
DELIBERA
· di ritenere i deferiti colpevoli delle violazioni contestate e per l’effetto commina alla Società RIPI l’ammenda di € 500,00 ed al Presidente Sig. MARCELLO GIORGI la squalifica di 1 mese.
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