COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI A CARICO DELLA SOCIETA’ CIVITAVECCHIA E PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 CGS A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA P. ANGELO GONNELLA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI A CARICO DELLA SOCIETA’ CIVITAVECCHIA E PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 CGS A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA P. ANGELO GONNELLA Il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito la Società CIVITAVECCHIA per violazione dell’art. 40 comma 1 della LND in quanto alla data del 10.11.2003 non aveva ancora provveduto al tesseramento di un tecnico abilitato. Contestualmente veniva deferito anche il Presidente della Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 1 CGS. La Società deferita faceva pervenire proprie controdeduzioni, con le quali ammetteva l’addebito ed aggiungeva di aver semplicemente omesso di inviare il contratto in Federazione, ma di essersi servita di un tecnico abilitato, ANTONELLO STRINI, sin dall’inizio del Campionato. La Società deferita, benché ritualmente convocata, non si è presentata. Rileva la Commissione che la Società deferita, oltre ad avere messo in atto un comportamento altamente censurabile, non ha rimesso sinora l’illecito e perpetua la condizione di irregolarità, tanto che potrebbe ipotizzarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti disciplinari, a seguito di ulteriori deferimenti, con ciò giustificando pienamente una congrua sanzione pecuniaria. Appare inoltre provata la responsabilità diretta del Presidente della Società, legalmente responsabile del tesseramento di tecnici e calciatori. Tutto ciò premesso DELIBERA · di ritenere i deferiti colpevoli delle violazioni contestate e per l’effetto commina alla Società CIVITAVECCHIA l’ammenda di € 500,00 ed al Presidente P. ANGELO GONNELLA la squalifica di 1 mese.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it