COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI A CARICO DELLA SOCIETA’ CASTELLIRI E PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 CGS A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA ENRICO CONTI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI A CARICO DELLA SOCIETA’ CASTELLIRI E PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 CGS A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA ENRICO CONTI
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito la Società CASTELLIRI per violazione dell’art. 40 comma 1 della LND in quanto alla data del 10.11.2003 non aveva ancora provveduto al tesseramento di un tecnico abilitato.
Contestualmente veniva deferito anche il Presidente della Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 1 CGS.
La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni con le quali si giustificava assumendo di aver affidato la conduzione tecnica al Sig. SPERDUTI STEFANO, in attesa della tessera federale quale allenatore di base, avendo partecipato all’ultimo corso, e di aver regolarizzato la posizione non appena ottenuta la tessera federale.
La Società deferita, benché ritualmente convocata, non si è presentata.
Rileva la Commissione che la Società deferita ha messo in atto un comportamento contrario al regolamento ma ha rimesso l’irregolarità non appena il tecnico incaricato sin dall’inizio della stagione ha acquisito il necessario titolo.
Ritiene dunque la Commissione Giudicante che il comportamento della Società e del suo Presidente, pur scorretto debba essere sanzionata nei limiti di cui al dispositivo.
Tutto ciò premesso
DELIBERA
· di ritenere i deferiti colpevoli delle violazioni contestate e per l’effetto commina alla Società CASTELLIRI l’ammenda di € 250,00 ed al Presidente Sig. ENRICO CONTI la squalifica di giorni 15.
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