COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 65 dell’11/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. STIMIGLIANO, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2003 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 65 dell’11/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. STIMIGLIANO, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2003 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES Con atto del 10.12.2003 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società A.S. STIMIGLIANO, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores, così come dettato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2003. La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. La deferita ha confermato il fatto storico, ma lo ha giustificato con la materiale impossibilità di disporre di un numero adeguato di giovani, stante la scarsità di nascite, e quindi la mancanza di giovani nel Comune di Stimigliano. Ritiene la Commissione che le giustificazioni della deferita non valgono, pur nella loro obiettività, ad eliminare la responsabilità. Invero la disposizione richiamata, la cui ratio è palesemente quella di incrementare i vivai o l’autosufficienza tecnica delle affiliate, non distingue tra centri più o meno piccoli, ma solo tra categorie di partecipazione, essendo evidente che più si eleva la categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico-sportiva delle affiliate. La Società STIMIGLIANO, partecipando al Campionato di Promozione, deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore, ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio, né può valere a scusante la scarsa consistenza demografica del Comune, in quanto la Società non può utilmente svolgere un’attività dilettantistica in una categoria elevata senza provvedersi del reclutamento di giovani. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare; DELIBERA § di comminare alla Società A.S. STIMIGLIANO l’ammenda di € 1.000,00.
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