COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLE SOCIETA’ CAMPO BOARIO, DOPOLAVORO COTRAL, MONTECELIO, NUOVA PONTEMAMMOLO, NUOVA SUPERIRIDE, PALIDORO, PASSOSCURO, SUDITALIA, VALLE DEL FARFA, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2003 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES OD ALLIEVI O GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLE SOCIETA’ CAMPO BOARIO, DOPOLAVORO COTRAL, MONTECELIO, NUOVA PONTEMAMMOLO, NUOVA SUPERIRIDE, PALIDORO, PASSOSCURO, SUDITALIA, VALLE DEL FARFA, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2003 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES OD ALLIEVI O GIOVANISSIMI Con atto del 10.12.2003 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare le Società in epigrafe, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores, o allievi o giovanissimi organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, così come dettato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2003. Le Società deferite non hanno fatto pervenire proprie controdeduzioni. Ritiene la Commissione che, in assenza di giusitificazioni delle deferite, la responsabilità debba essere affermata e risulta “per tabulas”. Invero la disposizione richiamata, la cui ratio è palesemente quella di incrementare i vivai o l’autosufficienza tecnica delle affiliate, non consente deroghe, ma solo una graduazione della responsabilità che, però, nella specie non può verificarsi in assenza di qualsiasi argomento a sostegno proposto dalle deferite. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA § di comminare alle Società in epigrafe l’ammenda di € 500,00.
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