COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. VALLERANESE CALCIO 2000 PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2003 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES OD ALLIEVI O GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. VALLERANESE CALCIO 2000 PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2003 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES OD ALLIEVI O GIOVANISSIMI Con atto del 10.12.2003 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società A.S. VALLERANESE CALCIO, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores, o allievi o giovanissimi così come dettato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2003. La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. La deferita ha confermato il fatto storico, ma lo ha giustificato con la materiale impossibilità di disporre di un numero adeguato di giovani, stante la scarsità di giovani residenti nel piccolo Comune di Valleranno. La Società ha tuttavia fatto presente che, sin dallo scorso anno, è stato creato un Centro Sportivo di base, con la partecipazione al Campionato Pulcini, e che attualmente si sta cercando di incrementare in tutti i modi, detto centro, proprio per rendere possibile l’iscrizione ai Campionati Giovanili per il prossimo anno. Ritiene la Commissione che le giustificazioni della deferita non valgono, pur nella loro obiettività, ad eliminare la responsabilità. Invero la disposizione richiamata, la cui ratio è palesemente quella di incrementare i vivai o l’autosufficienza tecnica delle affiliate, non distingue tra centri più o meno piccoli, ma solo tra categorie di partecipazione, essendo evidente che più si eleva la Categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico-sportiva delle affiliate. La Società Valleranese Calcio 2000, partecipando al Campionato di Prima Categoria, deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore, ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio, né può valere a scusante la scarsa consistenza demografica del Comune, in quanto la Società non può utilmente svolgere un’attività dilettantistica in una categoria elevata senza provvedersi del reclutamento di giovani. Nel determinare la misura della sanzione, la Commissione non può tuttavia non tener conto degli sforzi compiuti dalla Società, con la creazione di un Centro Sportivo di base, che consentirà, in futuro, la partecipazione ai Campionati Giovanili. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA § di comminare alla Società A.S. VALLERANESE CALCIO 2000 l’ammenda di € 300,00.
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