COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA TEVERINA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2003 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES OD ALLIEVI O GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA TEVERINA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2003 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES OD ALLIEVI O GIOVANISSIMI Con atto del 10.12.2003 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società NUOVA TEVERINA CALCIO, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores, o allievi o giovanissimi così come dettato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2003. La Società deferita, ascoltata dalla Commissione, ha confermato il fatto storico, ma lo ha giustificato con l’impossibilità oggettiva di formare una squadra giovanile, stante la mancanza di giovani, per la scarsità di nascite. Ritiene la Commissione che le giustificazioni della deferita non valgono, pur nella loro obiettività, ad eliminare la responsabilità. Invero la ratio della disposizione richiamata è palesemente quella di incrementare i vivai e l’autosufficienza tecnica delle affiliate, ed è inoltre evidente che più si eleva la categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico-sportiva delle affiliate. La Società NUOVA TEVERINA CALCIO, partecipando al Campionato di Prima Categoria, deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore, ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio, né può valere a scusante la scarsa consistenza demografica del Comune, in quanto la Società non può utilmente svolgere un’attività dilettantistica in una categoria elevata senza provvedersi del reclutamento di giovani. Nel determinare la misura della sanzione, la Commissione ritiene tuttavia di tener conto dell’impegno assunto dalla Società di fondersi con la squadra di un centro vicino, onde poter ottemperare, per il prossimo anno, alle disposizioni in materia. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA § di comminare alla Società NUOVA TEVERINA CALCIO l’ammenda di € 300,00.
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