COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 70 del 25/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Seconda categoria AQUINO – PENITRO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 70 del 25/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
Decisioni del giudice sportivo
CAMPIONATO Seconda categoria
AQUINO - PENITRO
Visti gli atti ufficiali; rilevato che:
- al 17' del secondo tempo dopo che l'arbitro aveva fischiato un calcio di rigore in favore della Soc. PENITRO, tutti i calciatori della soc . AQUINO gli correvano incontro e nell'occasione veniva ammonito il calciatore locale MESSORE POMPEO GIUSEPPE;
- in tale frangente il direttore di gara veniva accerchiato e spintonato da diversi atleti della Soc. AQUINO che gli ponevano le mani sul petto costringendolo ad indietreggiare per alcuni metri;
- l'arbitro riusciva a distinguere tra i più esagitati che lo spintonavano e lo minacciavano i calciatori della squadra di casa MAZZAROPPI VALERIANO, MESSORE POMPEO GIUSEPPE, DEL DUCA ENNIO, RISPOLI RAFFAELE e MAZZAROPPI NICOLA che gli si avvicinavano profferendogli frasi particolarmente minacciose;
- a questo punto il direttore di gara stava per estrarre il cartellino , ma immediatamente uno dei predetti, non individuato, gli abbassava la mano minacciandolo; in conseguenza di ciò l'arbitro ritenuto che se avesse espulso i calciatori responsabili degli episodi di cui sopra la Soc. AQUINO si sarebbe venuta a trovare con un numero di atleti inferiore al minimo regolamentare decideva, allo scopo di tutelare la propria incolumità, di continuare a dirigere l'incontro pro-forma senza adottare alcun provvedimento;
- nella prosecuzione dell'incontro, sempre in un clima molto ostile ancora una volta i calciatori MAZZAROPPI VALERIANO e MAZZAROPPI NICOLA intimidavano l'arbitro con minacce;
- veniva anche espulso il calciatore della soc. PENITRO DEL DUCA ENNIO che rivolgeva espressione irriguardosa all'arbitro;
- dopo la seconda rete realizzata dalla Soc. PENITRO mentre l'arbitro tornava verso il centro del campo l'arbitro veniva raggiunto da un leggero calcetto ad una caviglia senza provocargli alcun dolore e voltandosi si rendeva conto che nelle vicinanze si trovava solamente il già citato calciatore locale MESSORE POMPEO GIUSEPPE;
- in tale contesto il massaggiatore della Soc. AQUINO TOMASSI FAUSTO protestava urlando entrando sul terreno di gioco;
Quanto sopra premesso; osservato che l'irregolare conclusione dell'incontro è da addebitarsi al comportamento particolarmente violento tenuto da calciatori della squadra di casa.
Visto l'art. 12 comma 1 del CGS
SI DECIDE
a) di infliggere alla Soc. AQUINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
b) di comminare alla soc. AQUINO l'ammenda di Euro 100,00;
c) di inibire il massaggiatore della Soc. AQUINO TOMASSI FAUSTO fino al 31.3.2004;
d) di squalificare i sottoelencati calciatori nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
SOC. AQUINO
MESSORE POMPEO GIUSEPPE fino al 31.12.2004
MAZZAROPPI VALERIANO per 4 gare
MAZZAROPPI NICOLA per 3 gare
DEL DUCA ENNIO per 3 gare
RISPOLI RAFFAELE per 2 gare