COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 70 del 25/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. GINESTRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE TROIANO ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON COM. UFF. N. 26 DEL 18.3.2004 (Gara: PRO CALCIO FRASSO – GINESTRA del 14.3.2004 – Camp. di III Categoria – RI)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 70 del 25/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. GINESTRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE TROIANO ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON COM. UFF. N. 26 DEL 18.3.2004 (Gara: PRO CALCIO FRASSO – GINESTRA del 14.3.2004 – Camp. di III Categoria - RI) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la sanzione di cui in epigrafe possono ritenersi, seppure parzialmente, assumibili, fornendo utili e probanti elementi ai fini di una migliore focalizzazione dell’occorso; rilevato che il comportamento del calciatore, sicuramente riprovevole, sembra in realtà una reazione istintiva frutto di un momento d’ira per un fallo appena subito; che di conseguenza nella fattispecie in questione, le offese procurate devono considerarsi uno sfogo certamente inurbano ma non aggressivo; che la sanzione irrogata risulta eccessiva e va adeguata all’effettiva responsabilità del TROIANO DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore TROIANO ROBERTO da 3 a 2 giornate effettive. La tassa reclamo va restituita.
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