COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 74 del 1/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA VIRTUS BROCCOSTELLA – COLLI BOYS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 74 del 1/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA VIRTUS BROCCOSTELLA - COLLI BOYS Il reclamo avanzato dalla Soc. COLLI BOYS viene dichiarato inammissibile in quanto contravvenendo alla norma di cui all'art. 29 comma 5 e 9 del CGS non ha trasmesso copia del ricorso alla società controparte. Tuttavia , visti gli atti ufficiali; rilevato che: al 26' del secondo tempo, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra di casa, il calciatore della Soc. COLLI BOYS SANTARONI ENRICO si avvicinava all'arbitro e lo spintonava poggiandogli il pallone sul petto e nel contempo gli rivolgeva offese e minacce; subito dopo il SANTARONI tentava in due occasioni di colpire il direttore di gara con calci e pugni non riuscendovi per la pronta schivata dell'arbitro stesso, venendo poi trascinato dai compagni fuori dal campo; il già citato SANTARONI riusciva a rientrare sul terreno di gioco correndo minacciosamente verso l'arbitro che era costretto a rifugiarsi precipitosamente negli spogliatoi dove veniva nuovamente offeso e minacciato; nel frattempo l'arbitro chiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine che poco dopo arrivavano riportando una situazione di normalità in campo; a questo punto l'arbitro, dopo aver proceduto alle formalità di rito dichiarava conclusa la gara al 26' del secondo tempo, in quanto psicologicamente non si sentiva più in grado di portare a termine l'incontro. Dopo aver attentamente esaminato il contenuto del referto arbitrale, questo Organo Giudicante vuole porre all'attenzione preliminarmente che perchè le gare possano subire una interruzione conclusiva,nel corso dello svolgimento,a causa di violenze, non solo necessita che le violenze stesse abbiano posto in serio pericolo l'incolumità dell'arbitro e che questi non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e soprattutto abbia verificato "l'impossibilità assoluta" di giungere alla conclusione "fisiologica" della partita, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e ricondurre la gara nell'alveo della regolarità. E' chiaro che se così non fosse ben pochi incontri avrebbero la possibilità di pervenire a regolare conclusione. E' sembrata opportuna la considerazione di cui sopra, perchè appare evidente che l'arbitro dell'incontro in esame, allorchè normalizzata la situazione, grazie anche all'intervento delle Forze dell'Ordine, avrebbe dovuto richiamare le squadre in campo per una prosecuzione regolamentare del giuoco. C'è poi da porre all'attenzione che in siffatte situazioni l'arbitro avrebbe dovuto avvalersi della collaborazione del capitano della squadra e solo in mancanza di tale aiuto avrebbe potuto prendere una decisione definitiva di sospensione della partita. Alla luce di tutto ciò quanto esposto, si ritiene che l'arbitro nella circostanza non abbia messo in atto tutti i poteri a sua disposizione previsti dalle norme federali e che pertanto questo Organo Giudicante, avvalendosi del disposto di cui all'art. 12 comma 4 del CGS, e tenuto conto dei provvedimenti disciplinari già assunti con il Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004 DECIDE di annullare l'incontro in oggetto ordinandone la ripetizione. Si dà mandato al Comitato Regionale Lazio per i connessi adempimenti di competenza. La tassa si incamera.
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