COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. SCAURI MINTURNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LUCIANO ANTONIO E 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SACCOCCIO GIANLUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 70 DEL 25.3.2004 GARA: (NUOVA ROCCASECCA – SCAURI MINTURNO DEL 21.3.2004 – CAMP. PROMOZIONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. SCAURI MINTURNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LUCIANO ANTONIO E 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SACCOCCIO GIANLUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 70 DEL 25.3.2004 GARA: (NUOVA ROCCASECCA – SCAURI MINTURNO DEL 21.3.2004 – CAMP. PROMOZIONE) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; considerato che si ritiene urgente la decisione; ritenuto che dal referto arbitrale – fonte privilegiata – la condotta del giocatore LUCIANO ANTONIO non può non essere qualificata grave e violenta, così come il gesto del giocatore rimasto a tutt’oggi ignoto e per il quale ai sensi dell’art. 2 CGS ne è responsabile e ne risponde il capitano; ritenuto che a tale riguardo le motivazioni espresse in sede di reclamo non sono nemmeno parzialmente assumibili, non fornendo oltretutto utili e probanti elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; tanto premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e per l’effetto di confermare le sanzioni inflitte ai danni dei giocatori LUCIANO ANTONIO e SACCOCCIO GIANLUCA rispettivamente per 5 gare e 4 gare effettive. La tassa di reclamo va incamerata.
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