COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. STIMIGLIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DEL CALCIATORE GIAMBENEDETTI MARCO ADOTTATO DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 4.3.2004 (Gara: STIMIGLIANO – SAXA FLAMINIA LABARO del 29.2.2004 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA A.S. STIMIGLIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DEL CALCIATORE GIAMBENEDETTI MARCO ADOTTATO DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 4.3.2004
(Gara: STIMIGLIANO – SAXA FLAMINIA LABARO del 29.2.2004 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ sentito, sede di supplemento di referto, l’arbitro;
§ considerato che il comportamento del calciatore GIAMBENEDETTI MARCO è censurabile sia per la violenza manifestata sia per l’atteggiamento oltremodo irriguardoso nei confronti del direttore di gara;
§ considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo non smentiscono tale atteggiamento;
§ ritenuto invero che il direttore di gara davanti a questa Commissione ha confermato puntualmente quanto fatto presente in sede di referto (fonte privilegiata);
§ ritenuta, pertanto, congrua e legittima la squalifica a carico del giocatore GIAMBENEDETTI colpevole degli atteggiamenti e comportamenti lesivi, irriguardosi e minacciosi nei confronti dell’arbitro;
DELIBERA
§ di respingere il reclamo presentato confermando per l’effetto la decisione impugnata;
§ La tassa di reclamo va incamerata.
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