COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SETTECAMINI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE BUONO GIANLUCA NONCHE’ DELL’AMMENDA DI EURO 75,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 536 DEL 25.3.2004 (Gara: SETTECAMINI – TORPIGNATTARA del 16.3.2004 – Camp. C5 Coppa Lazio Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SETTECAMINI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE BUONO GIANLUCA NONCHE’ DELL’AMMENDA DI EURO 75,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 536 DEL 25.3.2004 (Gara: SETTECAMINI - TORPIGNATTARA del 16.3.2004 – Camp. C5 Coppa Lazio Serie D) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le sanzioni di cui in epigrafe non sono neppure parzialmente assumibili non fornendo utili ai fini di una migliore ricostruzione degli occorsi; § che il comportamento del calciatore BUONO oltre che antisportivo ed oltremodo offensivo nei confronti di un avversario è trasceso fino a colpire con violenza lo stesso con uno schiaffo, come chiaramente riportato dal direttore di gara in sede di referto; § che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare appena congrua; § che il comportamento dei dirigenti in occasione della rissa creatasi in campo, non è certo stato di esempio e di sprono per i giocatori, avendo gli stessi avuto parte attiva nella rissa stessa; § che, pertanto, appare equa l’ammenda inflitta; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore BUONO GIANLUCA, nonché l’ammenda di € 75,00. § La tassa reclamo va incamerata.
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