COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 29/01/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo del calciatore Luca Santolla, tesserato C.S. Rio Major, avverso la squalifica fino al 30.11.2004. Gara Pignone-Rio Major del 14.12.2003 Campionato 2^ categoria. C.U. n. 29 del 18.12.2003 C.P. La Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 29/01/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo del calciatore Luca Santolla, tesserato C.S. Rio Major, avverso la squalifica fino al 30.11.2004. Gara Pignone-Rio Major del 14.12.2003 Campionato 2^ categoria. C.U. n. 29 del 18.12.2003 C.P. La Spezia Letti gli atti ed esaminato il reclamo, rilevato che: · le eccezioni del reclamante contestano lo svolgimento dei fatti così come riferiti dall’arbitro, secondo il quale il calciatore Luca Santolla, n. 1 della soc. Rio Major, abbandonata la sua porta, lo aveva raggiunto sino ai limiti dell’area avversaria e lo aveva spinto con forza al petto con entrambe le mani, facendolo indietreggiare di alcuni passi e procurandogli intenso dolore; · sentito in sede di audizione, il calciatore ha ribadito di non aver colpito il direttore di gara ma di avergli rivolto solo una frase offensiva; · convocato in giudizio, l’arbitro ha pienamente confermato il resoconto, rilasciando in tal senso apposito supplemento; · a’ sensi dell’art. 31 lett. A1 del Codice di Giustizia Sportiva agli atti ufficiali è attribuita fede probatoria privilegiata, talché deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e nel supplemento; per questi motivi la Commissione Disciplinare, atteso che la sanzione inflitta in primo grado appare equa ed appropriata all’atto di violenza posto in essere nei confronti dell’ufficiale di gara, rigetta il reclamo e dispone che la tassa sia incamerata previa restituzione della parte versata in eccesso.
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