COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 29/01/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo G.S. Olimpia Piana Battolla avverso decisione assunta dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di seconda categoria Santerenzina-Olimpia Piana Battolla del 4.1.2004. C.U. n. 22 dell’8.1.2004 C.P. La Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 29/01/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo G.S. Olimpia Piana Battolla avverso decisione assunta dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di seconda categoria Santerenzina-Olimpia Piana Battolla del 4.1.2004. C.U. n. 22 dell'8.1.2004 C.P. La Spezia Con declaratoria apparsa sul C.U. n. 22 dell’8.1.2004 C.P. La Spezia, il Giudice Sportivo disponeva la ripetizione della gara Santerenzina-Olimpia Piana Battolla, sospesa al 44’ del s.t. quando l’arbitro ne aveva decretato la fine anticipata, perché minacciato con la bandierina dal collaboratore di parte della soc. Santerenzina e quindi attorniato da alcuni calciatori di quella società che lo avevano spinto senza procurargli danno alcuno. Contro tale decisione ha proposto reclamo di rito il G.S. Olimpia Piana Battolla chiedendo vedersi assegnare la vittoria a tavolino, perché l’arbitro fu costretto a porre fine anticipata alla gara a causa di una serie di “fatti intimidatori, aggressivi e pericolosi per la sicurezza e la tranquillità dei giocatori, dei dirigenti, dell’arbitro e del guardalinee” posti in essere dai tesserati della società ospitante. Controdeduce l’U.S. Santerenzina respingendo le accuse della reclamante e fornendo la propria versione dei fatti. Visti gli atti ufficiali la Commissione Disciplinare ritiene che la decisione del primo giudice non meriti censura. Come altre volte affermato, il solo fatto di aver subito minacce ed intimidazioni non costituisce motivo sufficiente a giustificare la decisione dell’arbitro di porre fine anticipata all’incontro. Nel caso di specie si è venuta a creare una situazione che l’ufficiale di gara avrebbe potuto fronteggiare con i mezzi che i regolamenti gli mettono a disposizione, per esempio l’estrazione dei cartellini, la convocazione del capitano ecc. La decisione del primo giudice di disporre la ripetizione della partita va pertanto confermata ed il reclamo dell’U.S. Olimpia Piana Battolla respinto con conseguente incameramento della tassa versata. Ed in tal senso la Commissione Disciplinare delibera.
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